Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18172 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERTA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato VOLPI MASSIMO giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COM FIRENZE, SILFI ILLUMINAZIONE FIRENZE SPA, SAI ASSICURATRICE IND
SPA;
– intimati –
sul ricorso 19713-2006 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore Dott. D.L., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CICERONE 49 (STUD. BERNARDINI), presso lo studio dell’avvocato
PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CONTI FILIPPO giusta delega a margine del controricorso
con ricorso incidentale;
– ricorrente –
e contro
I.P., SILFI SPA, SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1600/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
Sezione Seconda Civile, emessa il 07/06/2005, depositata il
07/11/2005; R.G.N. 1011/a/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato Massimo VOLPI;
udito l’Avvocato Ermanno PRASTARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Genera Le Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per previa riunione
accoglimento del ricorso principale; inammissibile domanda ex art.
373 c.p.c., assorbito ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22.3.93, I.P. conveniva innanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta dalla bicicletta da lui condotta, verificatasi il (OMISSIS) mentre percorreva una pista ciclabile, a causa di un’insidia stradale, e più precisamente di un pozzetto di cemento lasciato privo del chiusino metallico superiore e non segnalato in alcun modo.
Il Comune, costituitosi, contestava l’an e il quantum della domanda;
in subordine, chiedeva esser tenuto indenne dalla Si.lf.i. s.p.a., società tenuta alla manutenzione degli impianti di illuminazione cui era pertinente il tombino in questione.
La Silfi, costituitasi, contestava la fondatezza sia della domanda dell’attore che dell’atto di chiamata in causa; in subordine, chiamava in causa la propria assicuratrice Sai s.p.a. per essere manlevata.
Quest’ultima, costituitasi a sua volta, contestava la ”L. fondatezza sia della domanda dello I., sia della propria chiamata in causa.
L’adito Tribunale, con sentenza in data 12.2.2002 condannava il Comune al pagamento in favore dell’attore di L. 69.500.000.
A seguito dell’appello del Comune di Firenze, costituitosi lo I., la Corte d’Appello di Firenze con la decisione in esame, depositata in data 7.11.2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava la domanda dello I.; affermava in particolare la Corte territoriale che “il fatto si svolse in una strada urbana, in presenza di regolare illuminazione, anche naturale (erano le ore (OMISSIS) del (OMISSIS)), e, tenuto conto delle dimensioni del tombino e dell’assenza di ostacoli alla visione del medesimo, deve ritenersi che l’eventuale pericolo fosse facilmente avvistabile da chiunque, nessuna prova concreta dell’invisibilità di esso è stata comunque offerta da parte attrice”.
Ricorre per cassazione con due motivi lo I., in via principale, illustrati da memoria; ricorre altresì in via incidentale il Comune di Firenze con un unico motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con entrambi i motivi del ricorso principale si censura la sentenza impugnata, per violazione dell’art. 115 c.p.c. e per difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza nel caso di specie di un’insidia, con specifico riferimento alla circostanza della visibilità della stessa “in presenza di regolare illuminazione anche naturale (le (OMISSIS) di sera del mese di giugno)”.
Con detto ricorso si promuove altresì istanza per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza della Corte d’Appello.
Ricorso incidentale:
con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine alla domanda di restituzione di quanto già corrisposto da parte del Comune.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Deve innanzitutto dichiararsi inammissibile nella presente sede di legittimità l’istanza del ricorrente principale avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
Fondato, poi, è il ricorso principale in relazione ad entrambe dette censure.
Illogica è la motivazione della decisione impugnata nel punto in cui afferma che non sussiste nel caso di specie una obiettiva situazione di insidia in quanto il fatto si svolse su una strada urbana, illuminata anche naturalmente (essendo le ore (OMISSIS) del (OMISSIS)), “tenuto conto delle dimensioni del tombino e dell’assenza di ostacoli alla visione del medesimo”; inoltre, e proprio con riferimento alla ritenuta illuminazione vi è un improprio ricorso alla nozione di fatto notorio.
Innanzitutto, la Corte d’Appello con tali argomentazioni non da compiutamente conto della propria decisione, erroneamente fondandola su una considerazione “astratta” di regolare illuminazione, e del tutto prescindendo dal caso concreto quale prospettato al suo esame in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo; la Corte infatti ritiene sufficienti per escludere la natura di insidia l’illuminazione anche naturale delle ore (OMISSIS) del (OMISSIS) e l’assenza di ostacoli alla visione del tombino, senza specificare perchè lo stesso in concreto viene comunque ritenuto visibile.
Inoltre, la Corte di Firenze impropriamente ritiene nell’ora, nel giorno e nel mese indicati sufficiente l’illuminazione, senza valutare le condizioni di luce di quel giorno in concreto e quindi erroneamente applicando il fatto notorio.
In relazione a quest’ultimo punto, va rilevato sia che, come già statuito da questa Corte (in particolare, Cass. n. 11609/2005), il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev’essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice (e ciò a maggior ragione se si tratta di considerazioni tecnico- scientifiche come la meteorologia), sia che, come nel ricorso in esame, l’affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio deve censurarsi in sede di legittimità non mediante una mera negazione della notorietà del fatto assunto come tale dal giudice, ma solo qualora il ricorrente deduca che sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, ovvero prospetti elementi specifici e significativi tali da escludere l’utilizzabilità della nozione stessa (sul punto, tra le altre, Cass. n. 13056/2007).
Infine, il Giudice del rinvio dovrà considerare che in tema di pista ciclabile la valutazione dell’esistenza di un’insidia, in ordine alla relativa responsabilità, va ispirata, con particolare riferimento alla prevedibilità, a criteri più rigorosi e per la maggiore “vulnerabilità” del ciclista e per “l’affidamento” che una pista ciclabile genera, per le sue particolari caratteristiche e per la sua specifica destinazione, in chi la percorre (soprattutto in ore serali).
Per quanto esposto assorbito è il ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito l’incidentale.
Cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010