Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18172 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 01/09/2020), n.18172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24721-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 14/04/2014, R.G.N. 64/2013;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 14 aprile 2014, la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all’attuale intimato la pensione supplementare maturata con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa senza applicare l’innalzamento dell’età pensionabile ed il cosiddetto regime delle finestre, secondo le scadenze introdotte dalla L. n. 247 del 2007, come invece ritenuto dall’Inps;

2. a fondamento della decisione la Corte territoriale ha addotto la considerazione che il diritto alla pensione supplementare costituisce un trattamento a sè stante rispetto alla pensione di anzianità già in godimento, cui non può applicarsi il regime introdotto dalla L. n. 247 del 2007, da interpretarsi come regime speciale non suscettibile di estensione;

3. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo al quale ha resistito B.M., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 1 e 5, della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, del D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, e assume che anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la L. 24 dicembre 2007, n. 247;

6. preliminarmente deve rilevarsi che la parte ricorrente ha dichiarato, nelle premesse del ricorso, di impugnare sentenza non notificata della quale ha contestualmente depositato copia autentica, avviando il procedimento notificatorio dell’impugnazione il 14 ottobre 2014;

7. la parte controricorrente, sul presupposto dell’avvenuta notificazione della sentenza in data 6 ottobre 2014, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa produzione della copia notificata e ha invocato la sanzione processuale anche per il diverso profilo dell’omessa indicazione, nella narrativa del ricorso, dell’avvenuta notificazione della sentenza;

8. ebbene, deve darsi atto, per quanto appena accennato in ordine alla copia notificata della sentenza impugnata allegata dalla parte controricorrente, che detta copia è giunta nella disponibilità della Corte e tanto ha consentito la sanatoria del vizio formale dell’atto d’impugnazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;

9. va pertanto esclusa la sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, riaffermando il principio, enunciato negli arresti di questa Corte, secondo cui, alla luce delle normative delle Carte Europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione, pur se l’atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe in un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia (sull’ambito applicativo della sanzione dell’improcedibilità come ridefinito dalle Sezioni unite della Corte, si rinvia a Cass., Sez. U. n. 10648 del 2017, in riferimento al mancato deposito della relata di notifica e per l’estensione, in motivazione, ad altri adempimenti, previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, omessi da una parte ed espletati dall’altra, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione, ed esclusi dalla cornice della sanzione dell’improcedibilità; per le ulteriori ipotesi di sanatoria successiva enucleate dagli arresti della Corte, v. Sez. U., n. 22768 del 2019);

10. a maggior ragione non è ravvisabile sanzione processuale per l’omessa indicazione, nella narrativa del ricorso, della notificazione della sentenza, atteso che la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, copre soltanto adempimenti omessi con il deposito del ricorso, secondo la soluzione ora derivata dagli arresti delle Sezioni unite della Corte, e, del pari, le tassative ipotesi di inammissibilità enunciate nell’art. 366 c.p.c., n. 2, prevedono solo l'”indicazione della sentenza o decisione impugnata” sicchè non sussistono i presupposti per la rimessione della causa al primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, non rinvenendosi, peraltro, enunciati giurisprudenziali rivelatori di difformi orientamenti del giudice della nomofilachia che diano adito ad una pronuncia a sezioni unite, a mente dell’art. 374 c.p.c.;

11. neanche risulta condivisibile l’ulteriore profilo di improcedibilità per la mancata produzione della domanda di pensione unitamente al ricorso;

12. come già ritenuto da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 13212 del 2019), il motivo d’impugnazione proposto è pienamente correlato al tema, di rilievo eminentemente interpretativo, delle disposizioni di legge invocate, oggetto dei gradi di merito e che la sentenza impugnata individua esplicitamente nella questione della applicabilità della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, sulla decorrenza delle pensioni anche supplementari trattandosi di prestazione connessa alla pensione principale e quindi collegata all’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia alla data di presentazione della domanda, nella fattispecie 65 anni di età per gli uomini (60 per le donne) con le finestre di accesso introdotte dalla L. n. 247 del 2007;

13. proprio in quanto il motivo è relativo a questioni di puro diritto, essendo incontestati i presupposti in fatto riportati nella sentenza impugnata, non può ritenersi essenziale ai fini della procedibilità del ricorso la produzione della domanda di pensione;

14. è rispettato, dunque, il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (v. Cass. n. 4787 del 2012; 21612 del 2013; Cass. n. 13212 del 2019);

15. il ricorso è da accogliere in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione (v., per la fattispecie comune a quella ora all’esame, Cass. nn. 22009 e 22010 del 2019; v., inoltre, fra le altre, Cass. n. 13212 del 2019; Cass. n. 21189 del 2018; Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017; Cass. n. 9293 del 2016);

16. il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1, comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonchè delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;

17. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (v. Cass., Sez. U, n. 879 del 2007);

18. tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lett. b) e c));

19. la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

20. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;

21. il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 1998);

22. deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;

23. contrari argomenti non possono trarsi dalla previsione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3, che ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applicasse ai lavoratori che avessero maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore;

24. in continuità con altri precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 6040 del 2018), la richiamata clausola di salvaguardia opera testualmente “ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati (art. 14 preleggi);

25. avendo l’attuale intimato presentato la domanda di pensione supplementare in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1 che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire la maturazione o meno dei requisiti per la liquidazione della prestazione supplementare;

26. erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame, essendo stata presentata la domanda nel 2009, non si dovesse tenere conto della L. n. 247 del 2007 che ha innalzato i limiti di età ed ha introdotto il regime delle finestre;

27. la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa al nuovo giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

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