Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18171 del 24/07/2017

Cassazione civile, sez. un., 24/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4651-2017 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAPARELLI

140, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DOMENICO FERRARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CIRCOSTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 219/2016 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 22/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha irrogato, per quel che ancora qui rileva, la sanzione della censura al dott D.L. ritenendo sussistere la violazione dei doveri di diligenza e correttezza da parte del magistrato per avere omesso di provvedere, come imposto dall’art. 429 c.p.c. a pena di nullità insanabile, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e quindi con grave violazione di legge derivante da inescusabile negligenza, alla lettura del dispositivo all’esito dell’udienza di discussione in dieci cause di lavoro e previdenza, provvedendo invece al solo deposito della sentenza, successivamente all’udienza di discussione, e relativamente a sei procedimenti anche con ritardo.

Il Consiglio Superiore ha sottolineato che l’art. 429 citato era norma di primaria importanza determinando la sua inosservanza la nullità insanabile della sentenza per mancato raggiungimento dello scopo,correlato all’esigenza di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, e che tale omissione era aggravata dal ritardo con cui era avvenuto il deposito delle sentenze.

Ha escluso la ricorrenza della scarsa rilevanza del fatto D.Lgs. n 109 del 2006, ex art. 3 bis considerato che si era determinata la compromissione dell’immagine e della fiducia e della considerazione di cui il magistrato doveva godere nella collettività in cui operava, assumendo decisivo rilievo, non solo la considerazione degli avvocati, ma anche quella delle parti che venivano a subire direttamente gli effetti di tali ritardi con conseguenti riflessi sull’opinione generale di efficienza del servizio svolto.

Avverso la sentenza ricorre in cassazione il dott. d. con due motivi. Il Ministero di Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Procuratore Generale sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. G) (in relazione all’art. 606 c.p.c., comma 1, lett. B) e E)). Richiamati gli artt. 1 e 2 D.Lgs. citato, rileva che per la sussistenza dell’illecito disciplinare erano necessari la coesistenza sia della grave violazione di legge, sia dell’inescusabile ignoranza o negligenza determinante la grave violazione di legge. Osserva che la sentenza impugnata si limitava ad affermare la grave violazione di legge, omettendo qualsiasi motivazione sul profilo della negligenza. Rileva, inoltre, che la nullità della sentenza di cui all’art. 429 c.p.c. si configurava solo a condizione che vi fosse una espressa contestazione del vizio da parte del difensore delle parti.

3. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis (in relazione all’art. 606, comma 1, lett B), ed E) per inosservanza o erronea applicazione di detta norma e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla “scarsa rilevanza del fatto”,avendo il CSM omesso ogni indagine sulle “circostanze oggettive della vicenda addebitata” e sul “grado di colpevolezza certamente nullo o infimo”.

Osserva che era necessario valutare se l’immagine del magistrato fosse stata effettivamente compromessa a seguito di comportamenti integranti illecito disciplinare e che nel caso non erano stati considerati elementi che se valutati la decisione sarebbe stata diversa. Rileva che la condotta contestata era stata considerata ulteriormente aggravata dal ritardo nel deposito delle sentenze ritenendo implicitamente non giustificati i ritardi e che ciò aveva compromesso l’immagine del magistrato unitamente alla mancata lettura dei dispositivi. Osserva che l’affermazione risultava generica e contraddittoria avendo il giudice assolto il magistrato dalle altre incolpazioni ritenendo giustificati i ritardi contestati con l’addebito di cui al capo A).

Secondo il ricorrente gli elementi valutati dal CSM per escludere la rilevanza dei ritardi delle sentenze di cui al capo A) avrebbero dovuto essere considerati anche con riferimento a tale incolpazione.

4. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Il Consiglio Superiore ha spiegato ed indicato le fondate ragioni per cui considera la norma violata di cui all’art. 429 c.p.c. di primaria cogenza considerato che la mancata lettura del dispositivo, nel processo del lavoro, determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato all’esigenza di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Sulla base di tali considerazioni il Consiglio ha ritenuto integrata la fattispecie disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. G). Il ricorrente si duole, tuttavia, che, affinchè si realizzi la fattispecie disciplinare contestata, è necessario che la violazione di legge si sia verificata per ignoranza o negligenza inescusabile. Esclusa dallo stesso ricorrente qualsiasi ipotesi di ignoranza,ricordando la sua carriera pluriennale, lamenta, invece, che la sussistenza della negligenza non avesse trovato motivazione nella sentenza.

Ritiene il Collegio che il requisito della negligenza,avuto riguardo alla fattispecie, non richieda una specifica motivazione stante la pacifica esistenza dell’omissione e dunque è già questa manifestazione di scarsa diligenza. Del resto il ricorrente neppure ha dedotto l’occasionalità dell’omessa lettura del dispositivo e,dunque una possibile scusabilità dell’omissione,ipotesi, che, peraltro, sarebbe stata difficilmente sostenibile, visto il numero consistente delle omissioni accertate.

4. Il ricorrente si duole, inoltre, che nella fattispecie non sia stata ravvisata la scarsa rilevanza del fatto di cui all’art. 3 bis citato e chiede che venga dato rilievo – al fine di affermare la scusabilità del comportamento e comunque la sua scarsa rilevanza – alle stesse circostanze che hanno indotto il Consiglio Superiore ad assolvere il magistrato dai ritardi di cui al capo A).

Anche sotto tale profilo il ricorso non può trovare accoglimento.E’ appena il caso di evidenziare la diversità della fattispecie qui esaminata, integrata dalla violazione di legge attraverso l’omissione di un comportamento posto a pena di nullità insanabile della sentenza, dal ritardo nel deposito dei provvedimenti contestato al magistrato con il capo A). La diversità emerge evidente avuto riguardo alle conseguenze dell’omessa lettura del dispositivo che determina la nullità insanabile della sentenza e ciò a prescindere se poi il magistrato depositi la sentenza in un tempo più o meno ragionevole.

Il CSM ha escluso la scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3 bis citato ritenendo integrata la compromissione dell’immagine, della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere nella collettività non solo nei confronti degli avvocati,ma anche delle parti su cui in definitiva venivano a gravare gli effetti del comportamento del magistrato. La laboriosità del magistrato, o particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell’ufficio ove il magistrato presta la sua attività, non valgono ad affermare l’inesigibilità della condotta o l’inoffensività della stessa valutato che la nullità della sentenza costituisce evidente fonte di danno per le parti e che non può non incidere sull’immagine del magistrato. Infine, va rilevato che la scarsa rilevanza del fatto non è desumibile dalla circostanza che tale nullità non era stata eccepita dalle parti. Non può, infatti, escludersi che l’eccezione di nullità possa essere sollevata in sede di appello.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere sulle spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

Rigetta il ricorso, nulla spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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