Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18171 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4117/2018 promosso da:

A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale (già

della Provincia di Torino – ex I.A.C.P.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino,

corso Dante 14, presso lo studio degli avvocati Cattalano Luca e

(OMISSIS), che la rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Carmagnola, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio

dell’avv. Francesco Romanelli, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Maurizio Fogagnolo in virtù di procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1256/17 della CTR del Piemonte, depositata il

12/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato davanti alla CTP di Torino, l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (di seguito, ATC) ha impugnato il rigetto della richiesta di rimborso (nota prot. 22952 del 06/08/2013) avente ad oggetto l’IMU già versata per l’anno 2012.

L’ATC ha, in particolare, invocato l’applicazione dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per gli enti non commerciali, deducendo di rientrare nel novero di questi ultimi, in applicazione della L.R. Piemonte n. 3 del 2010, art. 28, comma 2 bis, aggiungendo che gli immobili da lei assegnati erano destinati alla “ricettività sociale”, in quanto concessi in godimento verso il pagamento di un canone inferiore di oltre il 50 % a quello di mercato.

A seguito del rigetto del ricorso, l’ATC ha proposto appello, che è stato respinto. Avverso la sentenza della CTR, la stessa ATC ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

Il Comune ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle proprie difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) delle seguenti disposizioni: L.R. Piemonte n. 3 del 2010, art. 28, comma 2 bis; D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 3, secondo periodo, conv. con modif. in L. n. 27 del 2012, D.M. Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Parte ricorrente ha, in particolare, affermato che la decisione impugnata, nell’escludere che la contribuente potesse fruire dell’esenzione dal pagamento dell’IMU in ragione della mancata utilizzazione diretta del bene, ha accolto una soluzione che, pur consolidata nel contesto normativo previgente al 2012, era stata superata dal D.M. n. 200 del 2012, che aveva equiparato “l’utilizzo indiretto” svolto con modalità non commerciali all'”utilizzo diretto”, in virtù di quanto stabilito del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 3, secondo periodo, conv. con modif. in L. n. 27 del 2012.

Secondo l’ATC, la CTR avrebbe dovuto ritenere operante l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in ragione dell’attività istituzionale esercitata, finalizzata alla ricettività sociale (tramite l’assegnazione degli immobili agli aventi diritto con procedura di evidenza pubblica) e svolta secondo modalità non commerciali, tenuto conto dell’esiguità del canone di locazione (inferiore al 50% di quelli mediamente praticati sul mercato abitativo).

Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la sentenza impugnata riconosciuto alla ricorrente la facoltà di optare per la soluzione fiscalmente meno onerosa (l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) in luogo della riduzione d’imposta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4).

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Occorre preliminarmente operare una, sia pur sintetica, ricognizione delle disposizioni normative rilevanti ai fini della decisione.

La materia del contendere attiene al pagamento dell’IMU (imposta municipale unica o imposta municipale propria), riferita all’anno 2012.

Com’è noto, tale imposta è stata introdotta in attuazione del federalismo fiscale con il D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 7,8 e 9, che ne ha stabilito la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale (citato D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2).

Con il D.L. n. 201 del 2011 (cd. manovra “Salva Italia”), conv. con modif. in L. n. 214 del 2011, sono state apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. cit. e, in via sperimentale, è stata anticipata l’entrata in vigore dell’imposta, proprio a partire dal 2012.

Successivamente sono state adottate disposizioni correttive, in particolare con il D.L. n. 16 del 2012, conv, con modif. in L. n. 46 del 2012.

Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto, come presupposto impositivo lo stesso stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 in materia di ICI (possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa).

I soggetti passivi dell’imposta sono stati individuati nei proprietari o titolari di diritti reali limitati sugli immobili.

Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, ha poi richiamato alcune delle esenzioni previste, sempre in tema di ICI, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, tra le quali vi è quella invocata dalla ricorrente, contenuta nella lett. i) della disposizione menzionata.

Tale norma, nella versione originaria, prevedeva l’esenzione dall’imposta per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’attuale D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c), che fossero “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”.

Il D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 1, conv. con modif. in L. n. 27 del 2012 ha, poi, specificato che lo svolgimento delle attività appena indicate deve essere effettuata “con modalità non commerciali”.

Infine, il menzionato art. 91 bis, comma 3, come integrato dal D.L. n. 174 del 2012, art. 9, comma 6, conv. con modif. in L. n. 213 del 2012, ha previsto (tra l’altro) l’individuazione con decreto ministeriale dei requisiti, generali e di settore, per ritenere svolte con modalità’ non commerciali le attività appena menzionate.

Tale decreto è stato successivamente adottato (D.M. n. 200 del 2012).

2.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), riferita a determinati enti soltanto, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente che ne ha il possesso (requisito soggettivo) e della destinazione degli stessi a specifiche attività, svolte con modalità non commerciali (requisito oggettivo).

In particolare, per quanto riguarda il requisito soggettivo, occorre che l’ente possessore (che deve avere le caratteristiche sopra indicate) faccia uso diretto del bene.

In altre parole, deve esservi coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene) e ente che utilizza l’immobile (v. da ultimo Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 8073 del 21/03/2019; Cass., Sez. 5, n. 14912 del 20/07/2016).

L’esenzione non consegue, dunque, al solo fatto che l’immobile sia destinato esclusivamente ad una delle attività tipizzate, svolte con modalità non commerciali, essendo altresì necessario che vi sia l’utilizzazione diretta da parte di quel determinato ente che ne è proprietario.

Solo al realizzarsi della duplice condizione, soggettiva ed oggettiva, può riconoscersi il diritto all’esenzione, il quale, si ribadisce, non sussiste in caso di utilizzazione indiretta degli immobili, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (v. da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 19773 del 23/07/2019 e Cass., Sez. 5, n. 12495 del 04/06/2014).

E’ stata, così, esclusa l’esenzione in caso di utilizzazione mediante locazione o concessione in godimento a terzi a titolo oneroso (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31037 del 30/11/2018; Cass., Sez. 5, n. 5765 del 09/03/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7385 del 11/05/2012) come pure in caso di attribuzione del godimento a titolo gratuito (Cass., Sez. 6-5, n. 8073 del 21/03/2019 e Cass., Sez. 5, n. 14912 del 20/07/2016).

Per gli stessi motivi, è stata ritenuta inapplicabile l’esenzione agli immobili delle IACP, in quanto concessi in godimento a terzi (v. per tutte Cass., Sez. U, n. 28160 del 26/11/2008), nei confronti dei quali, tuttavia, nel periodo 2008-2011, ha operato la diversa esenzione, introdotta dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, conv. con modif. in L. n. 126 del 2008, e soppressa dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modif. in L. n. 214 del 2011.

2.3. Nel caso di specie, è certa la natura di ente pubblico della ricorrente.

Inoltre, ai sensi dell’art. 28 L.R. Piemonte n. 3 del 2010, nel testo vigente ratione temporis (previgente alle modifiche apportate dalla L.R. Piemonte n. 8 del 2013 e alla sostituzione operata dalla L.R. Piemonte n. 11 del 2014), “…Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale….”.

Il successivo citata L.R., art. 29 specifica le competenze delle ATC, le quali: 1) amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonchè, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni; 2) attuano interventi finalizzati all’incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana; 3) espletano i compiti che possono essere loro affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonchè di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell’attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati od altra ATC comunque denominata.

Deve pertanto escludersi che la ricorrente sia un ente che abbia ad oggetto principale od esclusivo lo svolgimento di attività commerciali.

2.4. E’ altrettanto certo che gli immobili oggetto di imposizione siano di proprietà della ricorrente (v. ricorso introduttivo).

2.5. E’ tuttavia evidente che, anche nella fattispecie in esame, come in tutti i casi appena indicati, manca il requisito soggettivo richiesto per l’applicazione dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

E’ infatti incontestato che ‘ATC non faccia uso diretto dei beni che, invece, vengono assegnati in godimento a terzi in cambio del pagamento di un corrispettivo calmierato.

Su tale conclusione non ha inciso il D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, il quale, come sopra evidenziato, ha solo specificato che le attività di cui all’art. 7, lett. i) devono essere svolte con “modalità non commerciali”, nè il D.L. n. 174 del 2012, art. 9, che ha demandato a un successivo regolamento il compito di definire i requisiti per ritenere che le descritte attività siano svolte con modalità non commerciali, e neppure il D.M. n. 200 del 2012, adottato a tal fine.

Le menzionate disposizioni, limitandosi a definire l’ambito oggettivo dell’esenzione, non ne hanno modificato quello soggettivo, come sopra interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, sicchè per gli immobili dell’ATC, destinati ad essere assegnati in godimento a terzi, non può operare l’esenzione in questione.

Tali conclusioni si pongono in linea con numerosi precedenti di questa Corte, anche relativi a giudizi promossi dalla stessa ATC in questa sede ricorrente (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 6983 del 16/02/2021; Cass., Sez. 5, n. 6982 del 16/02/2021; Cass., Sez. 6-5, n. 8964 del 14/05/2020; Cass., Sez. 5, n. 34601 del 30/12/2019).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Come appena evidenziato, con riguardo all’IMU dovuta per l’anno 2012, la ricorrente non poteva invocare l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sicchè non vi era alcun regime agevolativo alternativo alla riduzione d’imposta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, in relazione al quale poter esercitare il diritto di scelta.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

6. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario e accessori di legge;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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