Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18171 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 05/09/2011), n.18171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso l’avvocato MARCHETTI

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCHETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso alla Corte d’appello di Roma, P.P. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di pensioni di guerra, instaurato dinanzi alla Corte dei Conti nel novembre 1984, definito in primo grado con sentenza depositata nel novembre 2000. Nel luglio 2003 la Corte d’appello liquidava per danno non patrimoniale un’equa riparazione di Euro 1.000,00. La Corte di Cassazione, con sentenza del 14.12.2005, cassava il decreto con rinvio. Riassunto il giudizio dalla P., la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 3 luglio 2008, ritenuta la durata irragionevole di nove anni, liquidava l’indennizzo in Euro 9.000,00. Avverso tale decreto P.P. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero della Giustizia il 14 luglio 2009, formulando tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Esaminando i motivi della impugnazione, con i quali si denunziano violazioni di legge, deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie (trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel luglio 2008), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Nel caso in esame, l’illustrazione di ciascuno dei motivi di ricorso si conclude con quesiti affatto generici, in quanto privi di qualsiasi riferimento alla fattispecie decisa ed alla ratio decidendi del provvedimento impugnato oggetto di censura, sì da palesare la loro inidoneità a svolgere la funzione attribuita loro dalla legge. L’inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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