Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18171 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato TANGARI

SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempere, Ing. R.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI PIERO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.

– resistente –

avverso la sentenza n. 5475/2005 della CORTE D’APPELLO di

ROMA,Sezione Terza Civile, emessa il 20/10/2005, depositata il

20/12/2005; R.G.N. 228/2302.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Salvatore TANGARI;

udito l’Avvocato Piero SANDULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo

inammissibilità del 2^ motivo con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.U., con citazione notificato l’8.6.92 conveniva dinnanzi al Tribunale civile di Roma la Kuwait Oli Italia (già Mobil Oil Italia s.p.a.) per ivi sentirla condannare, ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni prodotti al terreno da lui coltivato, durante e a causa della costruzione di un impianto di distribuzione di carburante. Deduceva l’attore che il terreno di circa ha 3,50, di cui egli era possessore quale coltivatore diretto, sito in (OMISSIS) – zona (OMISSIS), era stato occupato dalla società convenuta nel periodo dell’estate 1990, in occasione dei mondiali di calcio di “Italia 90”, per la costruzione di una stazione di servizio, ed era stato inoltre danneggiata per effetto dell’immissione abusiva di materiale di riporto nonchè per il continuo transito di mezzi pesanti, e tale da rendere il terreno inidoneo all’uso agricolo.

Chiedeva pertanto, ex art. 2043 c.c. il risarcimento dei danni nella misura di L. 20 milioni come da relazione tecnica depositata in atti.

Il T. conveniva in giudizio e, quindi riteneva responsabili, oltre alla Kuwait Oil Italiana anche l’Anas – Azienda Autonoma delle Strade, in persona del Ministro del LL.PP -, la G.F.G. s.r.l. con sede in Bologna, nonchè l’impresa di costruzione Ciordinik anch’essa con sede in Bologna.

Con comparse di costituzione e risposta rispettivamente del 9.10.92 e del 12.10.02, si costituivano in giudizio l’Arias e la Kuwait Oil Italiana s.p.a..

Con sentenza n. 36869/2000, l’adito Tribunale di Roma rigettava la domanda per ritenuta mancanza di prova.

A seguito del gravame del T., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 20.12.2005, rigettava l’impugnazione e confermava quanto statuito in primo grado, ritenendo non sufficientemente adempiuto da parte dell’istante T. l’onere probatorio a suo carico.

Ricorre per cassazione il T. con due motivi; resiste con controricorso la Kuwait mentre ha depositato “atto di costituzione” l’Anas.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo e secondo motivo di ricorso si deduce erronea valutazione delle risultanze probatorie, con violazione dell’art. 116 c.p.c., e omessa motivazione sulla mancata ammissione delle prove dichiarate dall’appellante (con particolare riferimento alla dedotta prova testimoniale).

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambe le suesposte censure.

Con esso infatti si tende a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità delle risultanze probatorie, tra cui verbali di accertamento e di consistenza dei suoli e atti di transazione, nonchè dei dati della consulenza di Ufficio, sulla base delle quali la Corte di Roma ha, con sufficiente e logica motivazione, fondato la propria decisione di conferma di quanto statuito in primo grado, non ritenendo dimostrata la domanda anche in punto di legittimazione attiva.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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