Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18171 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28023/2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale America n. 111,

presso lo studio dell’avvocato Nardi Raffaella, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Serafini Rosanna, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Russolo Marcello, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/04/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 15 ottobre 2014 il Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da M.S. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., aveva escluso il credito per l’importo di Euro 239.996,23 insinuato dal M. a titolo di corrispettivo per l’attività svolta quale procuratore speciale della (OMISSIS) s.r.l., società mandataria dell’ATI costituita dalla società Ediltecna s.r.l. (di cui il ricorrente è legale rappresentante) e dalla fallita.

Il Tribunale di Trento ha rilevato che l’opponente non avesse fornito prova dello svolgimento di attività di natura tecnica che giustificasse l’applicazione della tariffa dei geometri, avendo lo stesso per lo più compiuto atti giuridici in qualità di legale rappresentante dell’ATI in virtù dei mandati via via conferiti dalla società fallita, in relazione ai quali non era stato previsto alcun compenso.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione M.S. affidandolo ad un unico motivo.

La curatela si è costituita in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2697,2700 e 2702 c.c., art. 115 c.p.c., al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 16 nonchè all’art. 24 Cost..

Lamenta il ricorrente di aver svolto, durante l’esecuzione del contratto di appalto affidato alla ATI sopra indicata dal Comune Isole Tremiti, sia l’incarico di responsabile della condotta dei lavori, analiticamente documentato e quantificato con i parametri del D.M. n. 140 del 2012, sia quello di procuratore speciale dell’ATI, per il quale ha richiesto una liquidazione equitativa.

In ordine al primo incarico, deduce di aver indicato per ogni attività compiuta (verbale di sospensione lavori, iscrizione riserve, perizie supplettive di variante, sopralluogo e collaudo, accordo sulle nuove tariffe) il documento pubblico comprovante l’esecuzione della stessa, documento che è stato sottoscritto da soggetti pubblici, quali la direzione lavori ed il responsabile del procedimento.

Espone che l’appalto si è concluso in data 7 marzo 2007 con l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, che eventuali inadempienze professionali avrebbero dovuto essergli contestate e dimostrate dalla società poi fallita, la quale in quanto mandataria ATI aveva tutta la documentazione inerente l’esecuzione dell’appalto.

In ordine all’attività di procuratore speciale dell’ATI, rileva che dopo la costituzione dell’Associazione temporanea di imprese, l’unico soggetto cui spettava la rappresentanza esclusiva anche processuale nei confronti della stazione appaltante era la società fallita, D.Lgs. n. 163 del 2006, ex art. 37.

Il ricorrente, in quanto legale rappresentante della società mandante Ediltecna s.r.l. nell’ambito dell’ATI, non avrebbe avuto alcun titolo, senza le procure speciali che gli erano state conferite, per svolgere nessun tipo di attività per l’ATI, con la conseguenza che la sua attività di procuratore speciale della stessa ATI gli deve essere remunerata.

In proposito, il mandato si deve presumere oneroso ex art. 1709 c.c. e non è stata fornita dalla Curatela alcuna prova di un eventuale accordo sulla gratuità dell’attività svolta.

2. Il ricorso è inammissibile in ordine alla domanda di ammissione al passivo proposta dal ricorrente per l’attività di responsabile della condotta lavori.

A fronte dell’affermazione contenuta nel decreto impugnato secondo cui il ricorrente non aveva fornito la prova di aver materialmente svolto l’attività di natura tecnica sottostante agli atti giuridici che lo stesso aveva sottoscritto quale procuratore speciale dell’ATI (presa d’atto sulla sospensione dei lavori, apposizione riserve, collaudo, perizie di variante, etc.), il sig. M. ha genericamente richiamato a fondamento della legittimità della sua pretesa la documentazione allegata alla domanda di insinuazione allo stato passivo (asseritamente sottoscritta anche dalla direzione lavori), senza indicarne minimamente il contenuto (ma solo il numero di qualche documento).

Ne consegue l’estrema genericità del ricorso sotto il profilo sopra esaminato, non consentendo il richiamo generico ai documenti depositati nel giudizio innanzi al giudice di merito di cogliere l’an ed il quantum dell’attività di natura tecnica – per la quale ha chiesto di essere remunerato con la tariffa geometri – dedotta come svolta per conto dell’ATI.

3. Il ricorso è, invece, fondato per l’attività svolta dal ricorrente quale procuratore speciale dell’ATI.

Non vi è dubbio che, con riferimento a tale profilo, sia stato lo stesso giudice di merito ad indicare nel dettaglio gli atti giuridici compiuti dal ricorrente nello svolgimento di tale compito, ritenendolo, tuttavia, non meritevole di compenso alcuno sul rilievo che non esistessero parametri per valutare in che misura le attività svolte si aggiungessero o rientrassero in quelle di amministratore della società facente parte dell’ATI.

Sul punto, questo Collegio non condivide l’impostazione del decreto impugnato.

A norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 16 (codice degli appalti), al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto. Se è pur vero che, a norma dell’art. 15 Legge cit., il mandato conferito al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario è gratuito, una tale previsione non ricorre in ipotesi di mandato conferito al legale rappresentante della società mandante dell’ATI. Ne consegue che, in difetto di prova contraria, deve applicarsi la disciplina generale sul mandato, che, all’art. 1709 c.c., stabilisce la presunzione di onerosità e prevede, altresì, che ove la misura del compenso non sia stata pattuita dalle parti è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi, o, in mancanza, dal giudice.

Deve quindi accogliersi il ricorso nei limiti di quanto sopra osservato, cassarsi il decreto impugnato e deve disporsi il rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso di M.S. nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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