Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18171 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 01/09/2020), n.18171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23315-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN, e LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/07/2014, R.G.N. 368/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.A., premesso di essere stato iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla L. n. 377 del 1958, sino al 31 maggio 1997, adiva il Tribunale di Palermo esponendo di essere titolare di pensione di anzianità, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ottenuta, prima del compimento del 65 anno di età, previa ricongiunzione, ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 1 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei contributi versati nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

2. chiedeva che il Tribunale volesse accertare, e riconoscere, il suo diritto ad ottenere, con decorrenza dal 1 settembre 2009, la pensione di vecchiaia integrata secondo le norme del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della citata L. n. 377 del 1958, art. 2, comma 1, punto 1, e art. 3 e successive modificazioni e integrazioni, inutilmente richiesta all’Inps;

3. il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado, rigettando la domanda;

4. per la Corte territoriale, dall’esercizio dell’opzione per un beneficio pensionistico, anticipato ed alternativo a quello preteso, era derivata la perdita del diritto a conseguire l’integrazione correlata ad altro e diverso titolo previdenziale. ormai estinto alla data di raggiungimento dell’età pensionabile;

5. C.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito I’Inps, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 112,435,421 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda (così in ricorso) di inammissibilità o improcedibilità dell’appello per la mancata notifica dello stesso nei termini di legge (primo motivo); violazione della L. n. 377 del 1958, art. 32 della L. n. 29 del 1979, art. 1, della L. n. 377 del 1958, artt. 2,3,10 per avere i giudici del gravame ritenuto la ricongiunzione all’assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati al fondo, relativi alla pensione IVS, preclusiva del riconoscimento del diritto all’integrazione della pensione al raggiungimento dell’età pensionabile in relazione alla contribuzione integrativa versata al Fondo (secondo motivo);violazione dell’art. 2033 c.c. in quanto, pur volendo accedere alla tesi espressa dalla sentenza impugnata, i contributi versati al Fondo per l’erogazione dell’integrazione, e a ciò esclusivamente finalizzati, non rientrano nel principio solidaristico tipico del sistema previdenziale generale e, rimanendo non utilizzati dall’iscritto, costituiscono un indebito arricchimento per il Fondo con diritto alla restituzione e ciò anche al fine di evitare disparità di trattamento tra iscritti che detta somma abbiano riscattato e coloro ai quali, pur nelle medesime condizioni, venga negata la possibilità di percepire il trattamento a carico del Fondo, nella misura del 75 per cento, per non averlo riscattato nel termine previsto dalla L. n. 587 del 1971, art. 7 decorso il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile, secondo le norme del Fondo (terzo motivo);

7. il ricorso è da rigettare;

8. il primo motivo, che si limita, peraltro, ad una mera sintesi narrativa della vicenda processuale come asseritamente svoltasi, è inammissibile per l’evidente devoluzione del vizio di omessa pronuncia in luogo della denuncia della nullità della sentenza per error in procedendo;

9. una violazione dell’art. 112 c.p.c. è denunciabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 soltanto ove l’omessa pronuncia riguardi domande od eccezioni di merito e non anche eccezioni di rito o mere difese e, nella specie, trattasi per l’appunto di eccezione di rito e non di domanda, come erroneamente qualificata dal ricorrente la dedotta inammissibilità/improcedibilità del gravame;

10. inoltre non si versa in ipotesi di mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, come nella specie in riferimento al rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che ha valutato, nel merito, i motivi posti a fondamento del gravame (ex multis, Cass. n. 10696 del 2007 e numerose successive conformi);

11. la questione posta con il secondo motivo del ricorso all’esame è stata, di recente, affrontata da Cass. n. 17259 del 2018 (seguita, fra le altre, da Cass. n. 28775 del 2018) la cui condivisa motivazione si riporta nei passaggi argomentativi che seguono;

12. la L. n. 377 del 1958, come modificata dalla L. n. 587 del 1971, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con qualifica impiegatizia;

13. il Fondo, che ha lo scopo di integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, nonchè di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce una gestione autonoma dell’I.N.P.S.;

14. il Fondo eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (v. Cass. n. 2298 del 1986; Cass. n. 2767 del 2016);

15. le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e le pensioni ai superstiti;

16. le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, dei periodi di iscrizione al Fondo (cfr. Cass. n. 8892 del 2016);

17. attraverso tale ricongiunzione è possibile richiedere (come già rilevato da Cass. n. 8892 del 2016 cit.) la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO (ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 1 dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), la L. n. 377 del 1958, artt. 21 e segg. regolano le prestazioni erogate dal Fondo e i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo esattorie;

18. gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva;

19. da tanto premesso e nella citata cornice normative deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (L. n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000, n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO;

20. C.A., previa ricongiunzione, prevista dalla L. n. 29 del 1979, dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il Fondo lavoratori dipendenti (AGO), ricongiunzione strumentale all’ottenimento della pensione di anzianità, ottenne detto trattamento con decorrenza dal 1 settembre 2006;

21. compiuto il 65 anno di età, ha rivendicato il diritto di ottenere, con decorrenza dal 1 settembre 2009, la quota integrativa della pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al Fondo, sul rilievo della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione integrativa a carico del Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie;

22. operatività ed effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di anzianità, come sopra descritti, comportano l’insussistenza dell’obbligo dell’Inps di corrispondere la pensione di vecchiaia così come l’integrazione prevista dalla L. n. 377 del 1958, art. 2, comma 1, punto 1 e art. 3 giacchè a seguito della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, ossia di una prestazione che altrimenti non sarebbe spettata secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è determinata l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo, che non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell’AGO;

23. conclusivamente, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono la unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento della quota integrativa e della contribuzione AGO);

24 di tali disposizioni questa Corte di legittimità, con la richiamata decisione del 2018, in continuità con Cass. n. 8892 del 2016, ha anche vagliato la conformità ai canoni costituzionali (art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma 2 e art. 36 Cost.) escludendo qualsivoglia dubbio di legittimità costituzionale rimarcando, fra l’altro, che l’impianto della legge ed il meccanismo di operatività dallo stesso previsto è disatteso per effetto della scelta del pensionato, correlata a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione, anche solo ipotetica, del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità;

25. anche il terzo motivo è da rigettare, in continuità con i precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 17259 del 2018 cit.) che hanno già ritenuto, in coerenza con natura e modalità di funzionamento del Fondo, non ravvisabile alcun indebito arricchimento in favore dell’Inps, arricchimento che si sarebbe compendiato nel trattenere l’integrazione senza corrispondere alcunchè all’attuale ricorrente;

26. la L. n. 377 del 1958, art. 32 e la L. n. 587 del 1971, art. 7 (che in origine attribuiva all’iscritto al Fondo, cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, la facoltà – da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque anni – di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria) attribuiscono la predetta facoltà anche all’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo;

27. il sistema così ricostruito mira ad assicurare una sorta di trattamento previdenziale sia ai soggetti che, cessando dal servizio, non possono più maturare il dritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti (v.Cass. n. 19290 del 2015);

28. non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, poichè nell’ipotesi della L. n. 377 cit., art. 32 non vengono rimborsati contributi, ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente è escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il pagamento, per una volta soltanto, di una somma pari al 75 per cento dei contributi versati, su richiesta dell’interessato, facoltà che sarebbe spettata anche all’attuale ricorrente se lo stesso, per propria scelta, non avesse optato per la ricongiunzione della contribuzione relativa al fondo esattorie presso il Fondo lavoratori dipendenti, che gli ha liquidato la pensione di anzianità altrimenti non ottenibile dal fondo esattorie;

29. neanche sussistono, al riguardo, dubbi di legittimità costituzionale giacchè impianto della legge e meccanismo di operatività dallo stesso previsto sono stati disattesi per effetto della scelta del pensionato, evidentemente correlata a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione anche solo ipotetica del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità;

30. in conclusione, la sentenza impugnata, che si è conformata agli esposti principi, è immune da censure e il ricorso va rigettato;

31. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

32. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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