Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18170 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18170 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

,e24/fsul ricorso proposto

SENTENZA

DA

NATALINI LICIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Edoardo D’Onofrio n. 43, presso lo studio dell’Avv. Umberto Cassano, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempoelettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17
presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappre-

Data pubblicazione: 26/07/2013

sentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Luigi Caliulo, Lelio Maritato, Carla D’Aloisio,
Enrico Mittoni per procura in atti
Costituito con procura
per la cassazione della sentenza n. 6088/10 della Corte di

iscritta al n. 9208 R.G. anno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 20.6.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Umberto Cassano per la ricorrente;
udito l’Avv. Antonino Sgroi per l’INPS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giulio
Romano,che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, LICIA NATALINI chiedeva al Tribunale di Roma l’annullamento di sanzioni relative a contributi gestioni commercianti per gli anni
1997/2000, di cui alle cartelle esattoriali per omissioni contributive nei confronti dell’INPS.
La ricorrente esponeva:
– di avere ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito, effettivamente pagato il 13.05.2004;
– che non era stata accolta l’istanza di annullamento delle
sanzioni e la richiesta di un regime sanzionatorio meno se-

Appello di Roma del 30.06.12.2010/6.10.2010 nella causa

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vero, non ricorrendo l’ipotesi di “evasione”, ma quella di
mera “omissione” contributiva.
L’adito Tribunale rigettava il ricorso sul presupposto che le
somme, di cui la ricorrente aveva chiesto lo sgravio, costi-

loquire sulla natura di tali sanzioni.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di
Roma, che ha ribadito l’infondatezza della domanda della
ricorrente, trattandosi di doglianze relative a crediti contributivi richiesti mediante cartelle esattoriali, non fatte oggetto di opposizione nel temine di 40 giorni ex art. 2 della
legge n. 389 del 1989.
La Natalini ricorre per cassazione con due motivi, illustrati
con memoria ex art. 378 CPC.
L’INPS da depositato delega e ha svolto attività difensiva
all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Natalini lamenta violazione di
nome di diritto, in particolare art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996, mentre con il secondo motivo denuncia
vizio di motivazione.
La ricorrente deduce grave omissione da parte del giudice
di appello per non essersi espresso circa la denunciata violazione della richiamata disposizione normativa, soprattutto
con riguardo alla sussistenza della ipotesi di omissione

tuivano per tabulas sanzioni civili e non era possibile inter-

contributiva per mancato e ritardato pagamento e non già
dell’evasione contributiva. Una tale indagine, se effettuata,
avrebbe condotto, continua la ricorrente, all’applicazione di
un regime sanzionatorio meno severo..

ne ad entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per
la loro intima connessione.
La ricorrente si è limitata a ribadire l’assunto relativo
all’omessa indagine circa la verifica della sussistenza nel
caso di specie della mera omissione e non dell’evasione
contributiva, non censurando in modo adeguato e puntuale
la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha disatteso le doglianze della Natalini, relative a crediti contributivi
fatti valere con cartelle esattoriali, sotto il profilo della
mancata opposizione delle stesse nel termine perentorio di
40 giorni ex art. 2 della legge n. 389 del 1989.
Correttamente pertanto la sentenza stessa ha ritenuto che,
in mancanza dell’opposizione, l’accertamento contenuto
nelle cartelle in questione fosse divenuto non più contestabile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 50,00 per esborsi ed €

2. Il ricorso così come formulato è inammissibile in relazio-

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2000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 20 giugno 2013
Il Presidente

Il Consigliere rel. est.

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