Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18170 del 16/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23513/2013 proposto da:

CONDOMINIO di (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona del suo

amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCARDO SPAGLIARDI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLUVIANO PABLO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

26/02/2013 depositata il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Luigi Manzi)

difensore del controricorrente che si riporta gli scritti ed insiste

per raccoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione del 9 settembre 2004, P.C., in qualità di proprietaria di due immobili, contraddistinti con i numeri (OMISSIS), compresi nel condominio di (OMISSIS), conveniva in giudizio suddetto CONDOMINIO, domandando l’annullamento della Delib. Assembleare 15 giugno 2004, con la quale era stata respinta la richiesta di distaccare le sue proprietà dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

Il Tribunale di Genova, nella resistenza della controparte, acquisita la relazione del consulente tecnico d’ufficio, rigettava le domande attoree con sentenza n. 3391/07 del 4 ottobre del 2007.

Tale provvedimento era oggetto di gravame da parte di P.C., le cui domande venivano nuovamente rigettate dalla Corte di Appello di Genova, nella resistenza della controparte, con la sentenza n. 936 del 2010, depositata in data 23 luglio 2010.

Con ricorso notificato il 4 novembre 2010, P.C. interponeva impugnazione dinanzi al giudice di legittimità, il quale pronunciava l’ordinanza n. 5331 del 2 marzo 2012, depositata il 3 aprile 2012, con cui accoglieva le deduzioni attoree, cassando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte genovese.

Riassunto il giudizio dal CONDOMINIO, il giudice di rinvio, nella resistenza della controparte, con provvedimento n. 283 del 2013, depositato il 20 dicembre 2013 e non notificato, dichiarava la nullità della contestata deliberazione assembleare e il diritto della P. a distaccare i propri locali dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

Avverso tale sentenza il CONDOMINIO ha proposto impugnazione dinanzi a questa Corte, articolando due motivi.

Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 384 c.p.c., per non avere il giudice distrettuale tenuto in considerazione il principio di diritto enunciato con l’ordinanza rescindente n. 5331 del 2012.

Con il secondo ha denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

P.C. ha resistito con controricorso decreto del 12 dicembre 2012, Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo la reiezione del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Con le due censure in esame, nel dedurre la violazione di legge e il vizio di motivazione, l’odierno ricorrente contesta che il giudice di rinvio avrebbe omesso l’esame di taluni accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, dando luogo, di conseguenza, a una violazione del principio cipresso da questa Corte con l’ordinanza n. 5331 del 2012, relativo all’individuazione dei presupposti, dei limiti e delle condizioni del diritto di ciascun condomino ad effettuare in autonomia il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento condominiale.

Pur dovendosi rilevare preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per novità della questione, giacchè alla luce dei principi fondamentali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nonchè della giurisprudenza consolidata di questa Corte, il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio non preclude la proposizione di nuove domande che siano rese necessarie dalle statuizioni dell’ordinanza di cassazione (v. Cass. nn. 68/2009; 4096/2007; 1371912006), le lamentate doglianze non appaiono tuttavia suscettibili di accoglimento, perchè fondate sul presupposto di un asserito vizio della motivazione, non rilevabile nel caso concreto.

Difatti, nonostante il contenuto delle deduzioni in esame, il giudice distrettuale sembra aver fatto buon uso del principio espresso da questa Corte, la quale ha escluso la necessità di una Delib. condominiale in tutti quei casi in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell’impianto, specificando che il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonchè a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti con sè una diminuzione degli oneri del servizio.

Il giudice del rinvio, in conformità a tali affermazioni di principio, le quali hanno poi trovato eco nella nuova formulazione dell’art. 1118 c.c., introdotta con la L. 11 dicembre 2012, n. 220, ha escluso l’obbligo dell’odierna resistente di contribuire alle spese di gestione dell’impianto, valutando a tal fine anche gli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, il cui esame, a detta del ricorrente, sarebbe stato invece omesso.

Del resto, tale deduzione appare scontrarsi con il tenore letterale della motivazione impugnata, mediante la quale il giudice d’appello ha affermato di aver proceduto a una approfondita disamina della c.t.u., estrapolando dalla stessa non solo che il distacco dell’impianto “non comportava verosimilmente e concretamente squilibri termici nell’erogazione del servizio e/o aggravi di spesa”; ma anche che “la contribuzione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè alle verifiche periodiche di corretto funzionamento, cioè alle mere spese di conservazione”, deve ritenersi “adeguata” ove la situazione che impone la contribuzione del condomino alle spese di gestione non pare verificarsi (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

Da tali affermazioni sembra dunque potersi evincere con certezza che il giudice de quo, nel richiamare la valutazione di adeguatezza posta in essere dal consulente tecnico d’ufficio, ha inteso con essa manifestare non il criterio, bensì il risultato ultimo del proprio percorso logico e argomentativo, fondato su un’attenta ricognizione dei presupposti e delle condizioni necessarie per esonerare la resistente dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato.

Deve pertanto escludersi il denunciato vizio di omesso esame degli accertamenti del c.t.u., il quale non può certo risolversi in una valutazione di merito difforme rispetto a quella sperata dal ricorrente, come più volte ribadito da questa Corte, ma deve consistere nell’assenza totale di motivazione rispetto a un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere incisivo (amplius, v. Cass. n. 198811 2014).

Sembrano dunque sussistere i presupposti per procedere in camera di consiglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 e 380 bis, per poter ivi eventualmente rilevare la manifesta infondatezza del ricorso”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione per la quale il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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