Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18170 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 01/09/2020), n.18170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22532-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

che lo rappresenta difende unitamente agli avvocati ANTONELLA

PATTERI, e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

L.M.R., N.A., N.D., nella qualità di

eredi di N.M., P.U., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE NAPPI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO NAPPI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1200/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2014, R.G.N. 9325/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso degli attuali intimati volto alla condanna dell’Inps alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una contribuzione di 35 anni e al pagamento delle differenze pensionistiche;

2. per la Corte di merito la maggiorazione di cui al D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito in L. n. 11 del 1996, rilevava anche ai fini della misura della pensione in godimento (pensione di anzianità anticipata) e l’aumento, figurativo o convenzionale, dell’anzianità contributiva rilevava ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e della misura della prestazione;

3. per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo; L.M.R. ed altri, in epigrafe indicati, hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con l’unico motivo di diritto, l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4 convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11 assume che l’accredito figurativo corrispondente alla maggiorazione dell’anzianità assicurativa non vada imputato alla quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1994, con applicazione del coefficiente di rivalutazione del 2,50 per cento, sibbene nel periodo temporale successivo al 31 dicembre 1994, desumendosi dal dettato normativo che la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 era stata considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all’approvazione, ma il pensionamento non poteva che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione andava ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell’approvazione del piano e fino alla sua attuazione, ragione per cui l’incremento figurativo doveva essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione;

5. il ricorso è da accogliere;

7. il tema del quale si controverte è già stato esaminato da questa Corte, in numerose pronunzie, con orientamento consolidato al quale va data continuità (v., da ultimo, fra le altre, Cass. nn. 11242 e 1506 del 2019, Cass. n. 12328 del 2018 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

8. va, pertanto, ribadito che “in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4 conv., con modif., dalla L. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicchè ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento” (v., tra le altre, Cass. n. 10946 del 2016 e Cass. n. 20496 del 2017);

9. Il citato D.L., art. 4 sotto la rubrica “Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario”, per la parte che qui interessa, recita: “1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell’età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda”;

10. inoltre, la L. n. 724 del 1994, all’art. 17 (recante: “Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni”), così dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”;

11. infine, ai sensi del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3, comma 3, per le pensioni di vecchiaia, invalidità specifica e anzianità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La quota determinata secondo le regole del Fondo è, a sua volta, ripartita in tre quote: a) fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,50 per cento; b) dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2,50 per cento; c) dal 1 gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2 per cento;

12. la tesi difensiva dell’Inps risponde alla lettera e alla ratio della norma;

13. la richiamata disposizione fissa al 31 dicembre 1994 l’anzianità contributiva del singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato, e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva (o l’età anagrafica), diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni;

14. la norma prevede altresì (comma 1, u.p.) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme del fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda;

15. lo stesso art. 4, comma 1 rende evidente la ratio di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (v., Cass. nn. 515 e 262 del 2007 e altri precedenti ivi richiamati);

16. in altri termini, i contributi sono figurativi perchè coprono un periodo di lavoro fittizio riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, e vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore;

17. la natura figurativa di tale contribuzione è stata ribadita da numerose altre decisioni di questa Corte, le quali hanno altresì precisato che la maggiorazione, prevista dall’art. 4, dell’anzianità contributiva, ovvero dell’età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, “giacchè nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa” (v., fra le tante, Cass. n. 252 del 2007 cit.);

18. finalità e struttura della contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 della citata disposizione normativa ne comportano la collocazione temporale nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva;

19. la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

20. come già rilevato, fra le altre, da Cass. n. 20496 del 2017, l’opzione interpretativa qui accolta non si pone in pregiudizio delle ragioni del lavoratore, il quale se avesse continuato a lavorare senza beneficiare del prepensionamento avrebbe visto applicato il coefficiente del 2 per cento a tutta la contribuzione successiva al 31 dicembre 1994;

21. conclusivamente, in caso di pensionamento anticipato dei personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal richiamato D.L. n. 501 del 1995, convertito nella L. n. 11 del 1996 cit., la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994;

22. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui affermato;

23. alla Corte del rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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