Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1817 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12085-2009 proposto da:

READY CAR SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso

lo studio dell’avvocato LONGO MAURO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 583/08 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

3.11.08, depositato il 13/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO

VITTORIO SCARDACCIONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la s.r.l. Ready Car, con ricorso del 14 maggio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato in data 13 novembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della Ready Car – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto il ricorso.

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 10 marzo 2008 -, era fondata sui seguenti fatti: a) la Società ricorrente era stata convenuta dinanzi al Tribunale di Velletri dalla s.p.a. Unipol per la restituzione di somme di denaro con citazione del 5 settembre 2003; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 5 settembre 2007;

che la Corte d’Appello di Perugia, con il suddetto decreto impugnato:

a) dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in un anno;

b) ha negato tuttavia l’indennizzo, “perchè la ricorrente, trattandosi di persona giuridica, avrebbe dovuto quanto meno allegare dei fatti univoci significativi del danno che asserisce di aver subito, non potendo essere semplicemente presunto proprio per la natura di persona giuridica e non fisica, tanto più a fronte di una durata di soli quattro anni”.

Considerato che con i due motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione -, vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la considerazione del diverso atteggiarsi della prova del danno non patrimoniale, a seconda che il soggetto leso sia persona fisica ovvero persona giuridica; b) la considerazione secondo cui la modesta eccedenza – nella specie, pari ad un anno – rispetto alla ragionevole durata triennale del processo presupposto giustifica la negazione del diritto all’indennizzo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è – tenuto anche conto dell’indirizzo maturato al riguardo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale dalla durata eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche, con la conseguenza che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, con l’ulteriore conseguenza che la consistenza non particolarmente significativa dell’oggetto del giudizio presupposto, in relazione alle dimensioni della società, non è elemento idoneo a far presumere la inesistenza del, danno in questione, potendo tale circostanza incidere tutt’al più sulla entità dell’indennizzo, ma non sul suo riconoscimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 2246 del 2007 e 11746 del 2010);

che dunque, alla luce di tale orientamento, la ratto decidendi del decreto impugnato – con il quale è stato negato l’indennizzo, “perchè la ricorrente, trattandosi di persona giuridica, avrebbe dovuto quanto meno allegare dei fatti univoci significativi del danno che asserisce di aver subito, non potendo essere semplicemente presunto proprio per la natura di persona giuridica e non fisica, tanto più a fronte di una durata di soli quattro anni” – risulta palesemente illegittima sia perchè ingiustamente discriminatoria tra persona fisica e persona giuridica anche sul piano della prova del danno non patrimoniale, sia perchè erroneamente fondata sulla modesta eccedenza dalla durata ragionevole del processo presupposto, nella specie, pari pacificamente ad un solo anno;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 750,00 per l’anno di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Mauro Longo, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 750,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Mauro Longo, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Longo, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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