Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1817 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1817 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 24/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso 4485-2017 proposto da:
LIBERO CONSORZIO COMUNALE ENNA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 17, presso lo studio
dell’Avvocato ANTONIO CASIMIRO, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MASSIMO VALLONE;

– ricorrente contro
DM TRASPORTI SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 73/2016 del TRIBUNALE di ENNA,
depositata il 28/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

utt,

Ritenuto che il Giudice di pace di Leonforte, con sentenza in data
10 gennaio 2012, ha accolto il ricorso della s.r.l. D.M. Trasporti,
annullando il verbale di accertamento e contestazione elevato dalla
Polizia provinciale di Enna per violazione di norme del codice della

che il Tribunale di Enna, con sentenza resa pubblica mediante
deposito in cancelleria il 28 giugno 2016, ha rigettato l’appello della
Provincia regionale di Enna, oggi Libero consorzio comunale di Enna,
mentre ha accolto il gravame incidentale sulle spese della D.M.
Trasporti, condannando il Libero consorzio comunale al rimborso
delle spese del doppio grado;
che il Tribunale ha rigettato l’appello “anche se per ragioni in
parte diverse da quelle enunciate in seno alla sentenza di primo grado,
la cui motivazione sul punto deve essere corretta”;
che in particolare il Tribunale:
ha preso atto che, ai sensi dell’art. 167 del codice della strada, il
peso dei veicoli può essere desunto dai documenti di
accompagnamento, tra i quali deve annoverarsi anche il
formulano rifiuti;
ha osservato però: che tale formulario riporta solo dati di carico
e di scarico del veicolo; che dallo stesso è possibile solo
desumere il peso del carico del mezzo alla partenza dalla Sineri e
all’arrivo alla Servizi Industriali; che per determinare la massa
complessiva deve essere individuata anche la tara del veicolo
nonché, nel caso di veicoli complessi, quella del rimorchio,
quindi la massa complessiva dei due mezzi, nonché la massa
rimorchiabile; che nessuno di questi dati è indicato nel verbale;
ha rilevato inoltre: che tale massa complessiva deve poi essere
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strada;

rapportata al peso limite indicato nella carta di circolazione del
veicolo, sulla quale deve pure essere calcolata la percentuale del
5% di tolleranza, e nel caso di veicoli complessi tale peso limite
sarà determinato sommando il peso limite sia del veicolo
trainante che del rimorchio; che solo all’esito di questa

somma tra tare e peso del carico, calcolo del 5% sulla massa
complessiva derivante dalla carta di circolazione, nonché
raffronto con la somma delle masse complessive di veicolo e
rimorchio (come emergenti dalle carte di circolazione di ciascun
veicolo o rimorchio), sarà possibile ottenere il dato
dell’eventuale peso in eccesso rispetto a quanto previsto dall’art.
167 del codice della strada; che lo svolgimento di queste
operazioni non è stato palesato nel verbale, molti dei dati
necessari non sono indicati in verbale, con la conseguenza che

l’iter

seguito dall’Amministrazione, anche in considerazione

della complessità dei calcoli, per la determinazione della
sussistenza o meno della violazione non è comprensibile;
ha affermato che, in sostanza, nulla è dato sapere in ordine al
peso del veicolo e del rimorchio (le tare), né in ordine a quello
che, in base alla carta di circolazione, è il peso limite del veicolo
trainante e del rimorchio, e solo in relazione al quale, in
concreto, potrà essere valutato se il giorno dell’accertamento vi
sia stata o meno una violazione dell’art. 167 del codice della
strada da parte del conducente del veicolo, del proprietario e del
committente: ciò in quanto l’Amministrazione non ha prodotto
la carta di circolazione o altri dati relativi al rimorchio e alla
motrice, il cui peso, da soli e nel complesso, non è un dato
acquisito nel procedimento; che in assenza di tale
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complessa raccolta di dati, ed effettuate tutte le operazioni di

documentazione non è in alcun modo possibile verificare la
correttezza dei calcoli effettuati dalla P.A. per determinare il
peso complessivo dei due mezzi e del carico, al fine di valutarne
la conformità al peso massimo previsto dalla carta di
circolazione;

consorzio comunale di Enna ha proposto ricorso, con atto notificato il
26 gennaio 2017, sulla base di tre motivi;
che l’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa
sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia
“violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.; ultrapetizione — nullità
della sentenza”, lamentando che il Tribunale abbia confermato
raccoglimento dell’opposizione al verbale per motivi diversi da quelli
esposti nel ricorso introduttivo di primo grado;
che il motivo è fondato;
che dall’esame degli atti — ai quali è possibile accedere, essendo
denunciato un vizio in procedendo — risulta che con il ricorso introduttivo
ex art. 204-bis del codice della strada l’opponente D.M. Trasporti ha
fatto valere le seguenti ragioni di impugnazione del verbale: (a)
l’estinzione della pretesa ex art. 201, comma 5, del codice della strada;
(b) l’illegittimità del verbale per mancata indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata, con conseguente
violazione del diritto di difesa; (c) la violazione del diritto di difesa
derivante dalle modalità di accertamento della presunta violazione,
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che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Libero

giacché l’infrazione contestata non è derivata da accertamenti effettuati
dalla Polizia provinciale a seguito di posti di blocco; (d) la circostanza
che la supposta infrazione, consistente nel trasporto di veicoli usati
eccedente il limite massimo consentito, non è supportata da idonea
prova, sul rilievo che la pesa a destinazione è intervenuta in base alla

bascula del centro demolizione che, allo stato, non è idonea a fondare
e legittimare l’irrogazione della sanzione (dovendo per un verso
l’Amministrazione provare che il centro demolizione abbia un sistema
di pesa dotato delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti,
posto che in caso contrario le risultanze dei macchinari utilizzati per
misurare e descrivere il peso non sono attendibili; né risultando che gli
agenti della Polizia provinciale abbiano effettuato il controllo del carico
a mezzo delle risultanze degli strumenti di pesa in regola con le
verifiche di legge né tanto meno con quelle in dotazione agli organi di
polizia);
che con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente, quanto al
merito della contestata infrazione, ha quindi eccepito la mancanza di
dimostrazione che gli strumenti di pesatura fossero certificati e calibrati
a norma di legge;
che l’annullamento del verbale è stato invece confermato dal
Tribunale per ragioni diverse da quelle fatte valere con il ricorso
introduttivo, ossia per il fatto che il formulario riporta solo i dati di
carico e di scarico del veicolo, ma non la massa complessiva, per
determinare la quale occorre individuare la tara del veicolo e del
rimorchio;
che sussiste pertanto il denunciato vizio di extrapetizione;
che infatti, secondo la giurisprudenza della Corte (Cass., Sez. II, 18
gennaio 2010, n. 656; Cass., Scz. Il, 11 gennaio 2016, n. 232),
l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della
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kk-A

strada configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del
procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di
accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è
delimitato, per l’opponente, dalla

causa petendi fatta valere con

l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi

legge, con il suddetto atto introduttivo;
che resta assorbito l’esame delle censure articolate con gli altri
motivi;
che il ricorso è accolto;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Enna, che la
deciderà in persona di altro magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

P. Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2
Sezione civile, il 15 dicembre 2017.

diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di

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