Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18169 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18169 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 14493-2011 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 0585570581,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32,
presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO, che
la rppresenta

P

difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1738

DTMITA

GIUSEPPE

DMTGFP37M09F839n,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo
studio dell’avvocato GIORGI FILIPPO MARIA, che lo

Data pubblicazione: 26/07/2013

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1275/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/06/2010 R.G.N. 9795/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato TAMBURRO LUCIANO;
udito l’Avvocato GIORGI FILIPPO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

RG n 14493/2011

Rete Ferroviaria / Di Mita Giuseppe

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 7/6/2010 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale con la quale il primo giudi . ce ha riconosciuto a Giuseppe Di Mita, dipendente di Rete
Ferroviaria come ispettore quadro aggiunto, IX categoria, l’inquadramento nella superiore

retributive a decorrere dal 31/1/1995 pari ad 145.430,07.
La Corte ha rilevato che la funzione di preposto all’ufficio Occorrenze e Ripartizione Parco Merci,
ricoperta dal Di Mita , in base all’organigramma di cui alla delibera aziendale n 239/1991 1 era
qualificata dirigenziale.
La Corte ha poi rilevato che l’istruttoria aveva, comunque, confermato la posizione del Di Mita di
successore del precedente responsabile , pacificamente inquadrato quale dirigente, e che le mansioni
erano connotate da un grado di autonomia e di capacità decisionale tale interagire con le strategie
aziendali e di rappresentare all’esterno la società.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Rete Ferroviaria formulando 5 motivi.
Si costituisce Di Mita depositando controricorso e poi memoria ex art 378 cpc
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2103 c.c. e 112 c.p.c. ( art
360 n 3 cpc).
Lamenta che nella sentenza non vi è alcun richiamo alla dcclaratoria contrattuale della qualifica
rivestita dal lavoratore ,sia di quella rivendicata ,con la conseguenza che non è dato comprendere
quale norma contrattuale collettiva sia stata applicata. Osserva ,altresì ,che l’articolo I del C.C.N.L.
del 1990 qualifica dirigenti “i prestatori di lavoro che nell’ambito della struttura aziendale dell’ente
o comunque per conto dello stesso, ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di
professionalità, autonomia e discrezionalità ed esplicano le loro funzioni con potere decisionale
volto a promuovere, programmare, gestire, coordinare e controllare il complesso delle attività per la

qualifica dirigenziale con condanna, accolta l’eccezione di prescrizione, a percepire le differenze

realizzazione delle finalità dell’ente medesimo, rimanendo direttamente responsabili dei risultati
ottenuti”.
Deduce che nella sentenza non vi era alcun riferimento all’assunzione diretta della responsabilità del
proprio operato caratterizzante la posizione del dirigente.
Con il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell’articolo 2103 cc ( art 360 n 3 cpc),

Lamenta che la Corte ha ritenuto sussistente il diritto alla qualifica superiore in considerazione della
posizione di successore del precedente responsabile inquadrato come dirigente .
Osserva che la Corte aveva ricalcato la sentenza del Tribunale che però specificava altresì che il
ricorrente aveva agito nell’espletamento di incarichi formalmente assegnati a dirigenti e di fatto
svolte in loro vece. Ne consegue, secondo la ricorrente, che il carattere vicario delle mansioni
svolte dal Di Mita gli precludeva il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore in quanto
l’eventuale sostituzione di superiori con qualifica di dirigente non poteva comportare il diritto alla
qualifica dirigenziale.
Con il terzo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso
decisivo ( art 360 n 5 cpc) . Rileva che ,da un lato la Corte afferma che con la delibera 231/1991
Rete Ferroviaria aveva qualificato come dirigenziale la funzione di preposto all’unità cui era adibito
il ricorrente, riconoscendo dunque un inquadramento dirigenziale convenzionale, dall’altro lato la
Corte riconosce la natura di dirigenziale nelle mansioni di fatto svolte dal lavoratore.

nonché erroneità della motivazione in ordine a un fatto controverso decisivo.

Con il quarto motivo denuncia carenza di motivazione su un fatto controverso decisivo.
Lamenta che la Corte ha affermato che il Tribunale aveva esaminato accuratamente le risultanze
istruttorie e che il collegio condivideva tale accertamento, ma la Corte aveva omesso di motivare le
ragioni per le quali condivideva l’accertamento del Tribunale.

Con il quinto motivo Rete Ferroviaria denuncia erroneità ed illogicità di motivazione circa
un fatto controverso e decisivo. Osserva, in via subordinata, l’infondatezza della decisione della
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ik)

Corte che aveva del tutto ignorato la realtà organizzativa di tipo verticistica e che in particolare il
ricorrente operava alle dipendenze del Lombardo e che era da escludere che, una volta andati in
pensione Gasperini e Lombardo , il Di Mita avesse assunto tutte le funzioni a questi assegnate.
Le censure, congiuntamente esaminate in quanto connesse, sono infondate.
La Corte territoriale, dopo aver affermato che dalla documentazione e dalla prova per testi risultava

denominato “Occorrenze e Ripartizioni Parco Merci” a seguito dell’assegnazione ad altro ufficio
del dirigente, ha richiamato la delibera n 239/1991 della società che qualificava espressamente
quale dirigenziale la posizione in esame. Ha evidenziato che , contrariamente a quanto affermato da
Rete Ferroviaria, il CCN L non richiedeva, ai fini del riconoscimento della figura dirigenziale,”
l’estensione dei poteri all’intera azienda o a rami di essa , ma unicamente la copertura di un ruolo
caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e discrezionalità e che all’esito
dell’istruttoria era risultato che le mansioni svolte dal ricorrente erano connotate da un grado di
autonomia e di capacità decisionale’fale da interagire con le strategie aziendali e di rappresentare
all’esterno la società.
In primo luogo deve escludersi l’esistenza di contraddittorietà nella motivazione della Corte
territoriale per aver affermato sia che il preposto all’ufficio “Occorrenze e Ripartizioni Parco
Merci” era considerato nell’organigramma aziendale figura dirigenziale con conseguente
fondatezza del diritto azionato, sia che le mansioni di fatto svolte dal lavoratore erano riconducibili
a quelle dirigenziali secondo il CCNL.
Entrambe le motivazioni consentono, infatti, alla Corte territoriale di pervenire, senza incorrere in
contraddizioni, all’accoglimento della domanda riconoscendo al lavoratore il superiore
inquadramento ed anzi può affermarsi che ognuna di tali statuizioni sia idonea, anche se valutata
singolarmente, a fondare la domanda di riconoscimento della superiore qualifica rivendicata .
Non risulta fondata neppure la censura relativa al mancato esame delle declaratorie contrattuali

/

atteso che la Corte territoriale ha tenuto ben presente la declaratoria pattizia della figura dirigenziale
3

confermato che il Di Mita aveva svolto mansioni di preposto alla funzione dirigenziale e staff

sottolineando che quest’ultima, secondo l’art l CCN L, è caratterizzata da un elevato grado di
professionalità, autonomia e discrezionalità. La sentenza impugnata ha, poi, concluso che le
mansioni svolte dal ricorrente erano connotate da un grado di autonomia e di capacità decisionale
tale interagire con le strategie aziendali e di rappresentare all’esterno la società.
La ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei risultati dell’istruttoria formulando in

della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione
sostanzialmente incomprensibile o equivoca e senza neppure denunciare l’erronea interpretazione
dell’atto aziendale ( delibera del direttore generale n 239/1991) che qualifica dirigenziale la
posizione di preposto all’ufficio Occorrenze e Ripartizioni Parco Merci dovendosi , pertanto,
ritenere che Rete Ferroviaria ha già individuato nelle funzioni del preposto all’ufficio in esame
l’autonomia e la discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l’attività del dirigente influisca
sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore, caratterizzante in generale la figura dirigenziale .
(Costituisce principio consolidato che “Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità
non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma
solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.” Cfr. Cass n
2357 del 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006; n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011) .
Priva di fondatezza è anche l’affermazione della ricorrente secondo la quale il Di Mita ha svolto le
mansioni dirigenziali in sostituzione del dirigente titolare. La Corte d’Appello ha, infatti, esposto
che le mansioni superiori di preposto all’ufficio, sono state svolte dal Di Mita a decorrere dal 1992,

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definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito ,senza evidenziare contraddittorietà

allorché il precedente titolare era stato assegnato ad altro servizio , e fino all’epoca di cessazione
del rapporto nel dicembre 1998.
Per le considerazioni che precedono deve concludersi che la sentenza impugnata appare
adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di
diritto, circa l’affermato diritto del Di Mita all’inquadramento superiore richiesto.

ad essa rivolte.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in € 50,00 per
esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma 15/5/2013

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto atteso che la sentenza impugnata resiste a tutte le censure

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