Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18169 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A. (OMISSIS), Z.M.A.

(OMISSIS), Z.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BOTTI CLAUDIO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SPOLETINA IMPRESE TRASPORTI SPA (OMISSIS) in persona del

Presidente T.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 269/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 27/1/2005, depositata il 12/07/2005, R.G.N. 641/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GERARDO VESCI;

udito l’Avvocato ENRICO CAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 26 maggio 1990 Z.P. nella veste di danneggiato convenne dinanzi ai Tribunale di Perugia la società Spoletina impresa di trasporti spa e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni in relazione ad un fatto dannoso provocato il giorno 18 giugno 1984 da un autobus della società che aveva danneggiato gravemente una edicola storica affrescata di sua proprietà. Si costituiva la convenuta eccependo la prescrizione. Era autorizzata la chiamata in lite della Unipol quale assicuratrice, e questa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 3 novembre 2001, rigettava la domanda, accogliendo la eccezione di prescrizione biennale di cui allo art. 2097 c.c., comma 2, qualificando la domanda nella fattispecie del fatto illecito da circolazione, ai sensi dello art. 2054 c.c..

3. Contro la decisione proponevano appello gli eredi di Z. P., deceduto il (OMISSIS), chiedendone la riforma.

Resistevano con unica comparsa la società di trasporti e la sua assicuratrice chiamata in garanzia.

4. La Corte di appello di Perugia, con sentenza dei 12 luglio 2005, in parziale riforma della sentenza, che confermava nel resto, compensava tra le parti le sposo del primo grado del giudizio e quindi compensava anche le spese de secondo grado.

5. Contro la decisione ricorrono gli eredi Z., deducendo quattro motivi di censura illustrati da memoria; resiste la società di trasporti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, la cui formulazione, come descritta nella titolazione dei motivi di.

ricorso, non reca una autonoma e compieta descrizione, onde la successiva diffusa illustrazione si riferisce ad un coacervo di argomenti che non rende comprensibili e decisive le regioni della censura in ordine alle diverse e chiare argomentazioni contenute nei testo della motivazione della Corte di appello.

In sintesi, ma senza integrare la carenza circa la specificità della censura, il ricorrente deduce:

1. un error in procedendo per la nullità della sentenza in relazione allo art. 132 comma 2, n. 3, che riguarda le conclusioni delle parti, in relazione allo art. 161 c.p.c., che riguarda la nullità della sentenza.

In senso contrario si osserva che, essendo la nullità dedotta contro la sentenza di appello, il motivo appare manifestamente infondato, essendo le parti individuate e le conclusioni riprodotte in epigrafe.

La Corte ha in vero risposto adeguatamente alle censure formulate, qualificando il fatto storico e considerando gli effetti della prescrizione breve, qualificando la fattispecie come danno da illecito da circolazione.

2. Viene quindi dedotto il travisamento del fatto e lo omesso esame della domanda in tesi di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c..

Ma anche tale motivo, che riproduce analoga censura svolta in appello, risulta generico ed infondato, in relazione alla ampia motivazione data dai giudici di appello che hanno qualificato la unicità del fatto dannoso dedotto dallo attore, e intorno al quale le parti hanno disputato come res controversa, ed hanno argomentato anche in ordine alla responsabilità della impresa per il fatto commesso dal suo dipendente, sempre nello ambito di un fatto dannoso della circolazione. Non sussiste dunque alcun travisamento, ma la esatta collocazione della fattispecie oggetto della pretesa risarcitoria sotto il regime della prescrizione breve.

3. Si aggiunge, come terzo motivo, una serie di censure in ordine ai fatti interruttivi o sospensivi della prescrizione breve, anche in relazione ad una procedura amministrativa in essere che imponeva tempi e cautele per il restauro del bene storico, ed il riconoscimento del diritto ovvero di un pactum de non petendo tra la parte danneggiata e la parte obbligata a risarcire, incluso lo assicuratore solidale. Tale motivo nella sua complessità si svolge da pag. 16 a pag. 32 del ricorso, dimenticando tuttavia le rationes decidendo chiaramente espresse dal giudice del riesame iuxta alligata et provata, vuoi in relazione allo utile decorso della prescrizione – come si legge a ff. 10 e 11 del ricorso – sia in ordine alla inesistenza di un pactum de non petendo – come egualmente su legge a ff 11 a 13 della motivazione. Si tratta di valutazioni fattuali collegate alla complessità, del caso in relazione alla salvaguardia del bene danneggiato ed alla valutazione della condotta delle parti e dello assicuratore che pose in essere trattative amichevoli ma non riconducibili ad una attività tale da interrompere i termini della prescrizione.

4. Si chiude con una richiesta di diversa regolamentazione delle spese, che appare collegata ad una riforma delle decisioni di merito, che invece non possono venire in discussione in relazione alla imprecisa e incompleta esposizione delle censure, che risultano prive da decisività, senza evidenziare la violazione di regole processuali.

Nulla aggiungono le memorie proposte, posto che non valgono ad integrare il deficit argomentativo delle censure esposte.

5. Per le ragioni dette il ricorso deve essere rigettato.

6. La peculiarità del caso, e la difficoltà delle questioni in esame, rendono evidenti anche in questa sede le ragioni per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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