Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18168 del 25/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18168 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA
sul ricorso 28165-2008 proposto da:
PIRANI PATRIZIO PRNPRZ87R04A944J, VENTURA GLORIANA
VNTGRN44S50E706C, EBRAHIM AHMED BRHHMD58Al2Z336K,
MANTOVANI ANNA MNTNNA30L64F205X, elettivamente
domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE A DA BRESCIA 9/10,

1
2014
1402

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MATTIA NIRO CHIOCCHINI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 25/08/2014

MARCHETTI PAOLA, SCALORBI MARIO SCLMRA42B04H945Z,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA A. MANCINI
4, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI,
rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO
CALABRESE giusta procura a margine del controricorso;

domiciliato in ROMA, P.ZZA A. MANCINI 4, presso lo
studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRO ZANFANTI giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti
contro

GIOVANARDI ERNESTO, FALLIMENTO ASFALTI SINTEX SPA ,
CONDOMINIO VIA SARAGOZZA 103 BOLOGNA 91059200377,
MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, FONDIARIA
ASSICURAZIONI SPA , RI-IONE MEDITERRANEE COMPAGNIA
FRANCESE ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA, AXA
ASSICURAZIONI SPA , CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP
SRL , COMUNE BOLOGNA , DELTA COMPAGNIA ASSICURAZIONI
RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, FABBRICERIA DEL SANTUARIO
BEATA VERGINE DI SAN LUCA, WINTERTHUR ASSICURAZIONI
SPA , RANTOLI ELENA, PANTOLI MARIA LUDOVICA, BARILLI
VALERIO, LOLLI SILVANA, LOLLI DINORA, GEMSTONE DI
LANDI LICIA SAS ;
– Lntimati nonchè contro

2

GIOVANARDI ENZO GVNNCH24H284972L, elety_vamente

ENEL SPA 00811720580, in persona del suo procuratore
ENEL SERVIZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale notarile del Dott.

rep. n. 34424;
– resistente con procura –

Nonché da:
CONDOMINIO VIA SARAGOZZA 103 BOLOGNA 91059200377, in
persona dell’Amministratore Dott. ENZO TINARELLI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIA GRAZIA TINARELLI giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, in persona del
suo procuratore speciale dott. IVANO CANTARALE,
v
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE COLIVA giusta
procura a margine del controricorso;
controricorrente all’incidentale –

Notaio ANTONIO MALAGUTI in Bologna del 25/01/2010

nonchè contro

VENTURA

GLORIANA

VNTGRN44S50F706C,

GIOVANARDI

ERNESTO, SCALORBI MARIO SCLMRA42B04H945Z, MARCHETTI
PAOLA, ENEL , FALLIMENTO ASFALTI SINTEX SPA ,
FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA DELTA COMPAGNIA

ANNA MNTNNA30L64F205X, GIOVANARDI ENZO
GVNNCH24H284972L, BARILLI VALERIO, LOLLI SILVANA,
PIRANI PATRIZIO PRNPRZ87R04A944J, EBRAHIM AHMED
BRHHMD58Al2Z336K, LOLLI DINORA, GEMSTONE DI LANDI
LICIA SAS , RHONE MEDITERRANEE COMPAGNIA FRANCESE
ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA, AXA ASSICURAZIONI
SPA , CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP SRL , COMUNE
BOLOGNA , FABBRICERIA DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DI
SAN LUCA, WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA , PANTOLI
ELENA, PANTOLI MARIA LUDOVICA;
– i ntima ti –

avverso la sentenza h. 786/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 09/06/2008 R.G.N.
1217/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

29/05/2014

dal Consigliere Dott.

DANILO

SESTINI;
udito l’Avvocato CLAUDIO CALABRESE;
udito l’Avvocato

CLAUDIO CALABRESE

dell’Avvocato ALESSANDRO ZANFANTI;

4

per delega

ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, ANTOVANI

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
rigetto

del

ricorso

principale

e

l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

i

5

per

il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del crollo di due pilastri gemelli
del portico di un edificio sito al civico 103 di
Ne

via Saragozza di Bologna, l’autorità comunale
ordinava l’evacuazione delle abitazioni e la
nell’immobile.
Ne conseguivano varie azioni risaréitorie che,
previa riunione, venivano decise dal tribunale di
Bologna con sentenza del 22.10.2002, che ascriveva
il crollo a concorrente condotta colposa dell’ENEL
e della Asfalti Sintex s.p.a. (nelle rispettive
qualità di committente e appaltatrice di lavori
effettuati in prossimità dei pilastri crollati),
nonché del Condominio di via Saragozza 103 (per la
quota del 20% e sul rilievo di uno stato di
degrado dei pilastri riferibile a difetto di
manutenzione).
Per l’effetto -e per quanto ancora interessa ai
fini di causa- condannava il Fallimento Asfalti
Sintex, l’Enel ed il predetto Condominio al
risarcimento dei danni e al pagamento delle spese
di lite in favore dei vari danneggiati, compresi i
conduttori dei locali adibiti ad esercizio

,

commerciale; respingeva, invece, le domande
proposte dai predetti conduttori nei confronti dei
singoli condomini Scalorbi e Marchetti, Giovanardi
e Pantoli, riconoscendo a questi ultimi la
rifusione delle spese processuali.

chiusura degli esercizi commerciali presenti

La Corte di Appello di Bologna rigettava sia
l’appello

del

Condominio
della

all’affermazione
responsabilità

ex

art.

(in
sua
2053

relazione
concorrente
c.c.),

sia

l’impugnazione proposta dai conduttori, sul
riguardava parti comuni dell’edificio”, per cui
doveva “rispondere soltanto il condominio”, mentre
“solo di riflesso” ne avrebbero patito le
conseguenze i vari condomini, sui qual si sarebbe
ripartito il debito condominiale; escludeva,
altresì, che ricorressero “giusti motivi di
compensazione delle spese con i rispettivi
proprietari convenuti” e condannava i predetti
conduttori al pagamento delle spese del grado.
Ricorrono per cassazione Anna Mantovani,
Gloriana Ventura, Patrizio Pirani e Ahmed Ebrahim
(quest’ultimo in qualità di 1.r. dei figli minori
Gaber Giulio e Priscilla, figli ed eredi della
defunta Licia Landi), affidandosi ad unico motivo;
propone ricorso incidentale, basato su quattro
motivi, il Condominio di via Saragozza n. 103;
resistono, a mezzo di unico controrigorso, Mario
Scalorbi e Paola Marchetti, nonché -con separati
atti- Enzo Giovanardi e la Milano Ass.ni s.p.a.
(coassicuratrice della Asfalti Sinflex); alla
discussione ha partecipato anche il difensore
dell’Enel s.p.a. (nominato con procura autenticata
dal notaio Malaguti di Bologna in data 25.1.2010).
MOTIVI DELLA DECISIONE
4

rilievo che “l’obbligo di manutenzione violato

1. Ai ricorsi in esame si applica, ratione
temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., in
quanto la sentenza è stata pubblicata in data
20.5.2008.
2.

Con l’unico motivo (“violazione e falsa

relazione

all’art.

360,

n.

3

C.P.C.”),

i

ricorrenti principali censurano la sentenza
impugnata per aver “ritenuto di dover applicare la
presunzione prevista dall’artt. 2053 del c.c. non
ai proprietari, in solido fra loto, ma al
condominio” e chiedono alla Corte di affermare “il
principio di diritto che nel caso di rovina di un
edificio costituito da diversi piani o porzioni di
piano di proprietà di più soggetti la presunzione
di responsabilità prevista dall’art. 2053 del
codice civile è a carico di tutti i proprietari
dei diversi piani o porzione di piani, in solido
fra loro” e non “unicamente a carico del
condominio”.
2.1. Il motivo è infondato.
Premesso

che

le

strutture

condominiali

costituiscono oggetto di una comunione di cui il
condominio assume la funzione di ente e gestione,
deve considerarsi che la peculiare inatura del
condominio -quale “ente di gestione ‘sfornito di
personalità giuridica distinta da quella dei
singoli condomini” (Cass. n. 12991/12),- comporta,
per un verso, che lo stesso abbia legittimazione
passiva generale (Cass. n. 28141/2013) rispetto
5

applicazione degli artt. 1117 e 2053 c.c. in

alle azioni proposte nei confronti del condominio
e, per altro verso, che “il giudicato formatosi
all’esito di un processo in cui sia stato parte
l’amministratore _ fa stato anche nei confronti
dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel
giudizio” (Cass. n. 12911/2012): ne consegue che
del condominio e dei singoli cohdomini in
relazione ad illeciti non imputabili
specificamente a taluno di essi (cfr. Cass. n.
10233/2002 e Cass. n. 20/2010 che hanno affermato
la legittimazione passiva esclusiva dei condominio
per danni derivanti da strutture condóminiali -in
entrambi i casi, il lastrico solare, in proprietà
o in uso esclusivo ad uno dei condominiriconoscendo la legittimazione passiva del singolo
condomino nei soli casi in cui questi “frapponga
impedimenti all’esecuzione dei lavori di
manutenzione o ripristino” o i “danni derivino da
difetto di conservazione o di manutenzione a lui
imputabili in via esclusiva”).
2.2. Tale conclusione è coerente cOn la stessa
configurazione della responsabilità delineata
dall’art. 2053 c.c., che è fondata sulla proprietà
del bene la cui rovina è cagione del danno e che,
operando oggettivamente nel caso in cui la rovina
sia dovuta a vizio di manutenzione o a vizio di
costruzione, non può che essere imputata a chi
abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di
costruzione o di provvedere alla manutenzione,
6

non può esservi spazio per una condanna congiunta

ossia -per le strutture condominiali- proprio al
condominio, quale unico soggetto legittimato a
provvedervi.
3. Il Condominio articola quattro motivi aventi
la medesima rubrica (“Omessa o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della
C.P.C.. Violazione di legge, per violazione
dell’art. 112 C.P.C., in riferimento all’art. 360,
n. 3 C.P.C.. Nullità della sentenza e/o del
procedimento, per violazione del principio di
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato,
extrapetizione e contraddittorietà della
motivazione, in riferimento all’art. 360, n. 4
C.P.C.”, con l’ulteriore indicazione degli artt.
91 e 92 C.P.C. in relazione al quarto motivo) che
censurano la sentenza per avere affermato la
responsabilità concorrente del Condominio benché
le risultanze istruttorie (segnatamente, quelle
della relazione di C.T.U.) non giustificassero
tale conclusione, per aver detratto dal danno
risarcibile una quota (del 10%) imputata ad un
nubifragio, per non aver pronunciato sulla
richiesta di riconoscimento della rivalutazione
monetaria ed interessi legali sul residuo
risarcimento spettante al Condominio e, infine,
per non aver accolto il motivo di gravame
concernente la compensazione delle spese di primo
grado fra il Condominio e il Fallimento della
Asfalti Sintex.
7

controversia, in riferimento all’art. 360, n. 5

2.3. I quesiti formulati ex art. 366 bis C.P.C.
non risultano conformi al paradigma legale
giacché, pur essendo correlati a motivi che
cumulano plurime doglianze (ex nn. 3, 4 e 5
dell’art. 360 C.P.C.), non contengono la
“formulazione di tanti quesiti per quanti sono i
realtà avanzati” (Cass., S.U. n. 5624/Z009) e, per
di più, sono congegnati a mo’ di mero interpello
(“se risulti violato se sussista vizio_”) senza
contenere, come necessario, “a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto so ittoposti al
giudice di merito; b) la sintetica indicazione
della regola di diritto applicata da quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del
ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie” (Cass. n. 22604/13) e senza contenere quanto ai dedotti vizi motivazionali- la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motiVazione la
rende inidonea a giustificare la decisione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso
incidentale.
3.

L’esito

del

giudizio

giustifica

l’integrale compensazione delle spese fra
ricorrenti principali e ricorrente incidentale; i
ricorrenti principali vanno -invece- condannati al
pagamento delle spese in favore di Giovanardi Enzo

e

profili fra loro autonomi e differenziati in

e -distintamente- di Scalorbi Mario e Marchetti
Paola, rispetto ai quali sono risultati
soccombenti, mentre il ricorrente incidentale va
condannato a rifondere le spese in favore della
Milano Ass.ni s.p.a. (il cui controricorso è stato
ricorso incidentale) e dell’Enel s.p.a. (atteso
che l’interesse di quest’ultima a partécipare alla
discussione è conseguito al primo ‘motivo del
ricorso incidentale che, contestando
l’attribuzione di una quota di responsabilità al
Condominio, era volto a porre l’intero
risarcimento a carico della Asfalti Sintex e
dell’Enel).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso pnincipale e
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensate le spese di lite fra i ricorrenti
principali e il ricorrente incidentale, condanna i
ricorrenti principali -in solido fra loro- a
pagare le spese processuali in favore del
controricorrente Giovanardi Enzo e dei
controricorrenti Scalorbi-Marchetti, nonché il
Condominio di via Saragozza n. 103 a rifondere le
spese di lite in favore della Milano Ass.ni
s.p.a.; liquida le spese, per ciascuna posizione,
in euro 6.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre rimborso spese generali ed oltre accessori
di legge; condanna il medesimo Condominio al
pagamento delle spese di lite in favore dell’Enel
9

finalizzato esclusivamente a contrastare il

s.p.a., liquidandole in euro 2.600,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre spese generali e
accessori di legge.

Roma, 29.5.2014

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