Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18168 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.P.S. (OMISSIS), P.G.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato DEL SIGNORE GIOVANNI,
rappresentati e difesi dall’avvocato DI CICCO PASQUALE giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO S.P.A. già BANCA POPOLARE
DELL’ADRIATICO S.P.A. in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore Rag. D.S.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo
studio dell’avvocato GABRIELLI ENRICO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RINALDI SANDRO giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 429/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 2/5/2006, depositata il 06/06/2006, R.G.N. 837/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato SANDRO RINALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per la inammissibilità e il
rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Lanciano rigettò l’opposizione a precetto proposta da P.G. e D.P.S. con sentenza appellata dagli opponenti che lamentavano, tra l’altro, la nullità della pronuncia sì come emessa e redatta da giudice diverso da quello che aveva trattenuto la causa in decisione. L’appello fu rigettato dalla corte dell’Aquila.
La sentenza è stata impugnata dagli appellanti che, con l’odierno ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, ripropongono la quaestio nullitatis già sollevata in grado appello, lamentando – diversamente da quanto opinato dalla corte abruzzese – che del tutto illegittimamente il procedimento non sarebbe stato rimesso al primo giudice.
La doglianza non può essere accolta, avendo il giudice d’appello correttamente escluso che la pur predicata nullità della sentenza comportasse ispo facto l’invocata regressione procedimentale, attesa la tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e limitandosi la fattispecie della nullità della sentenza “per mancata sottoscrizione del giudice” alla sola ipotesi di assoluta mancanza di una sottoscrizione, e non anche a quella in cui la pronuncia risulti comunque sottoscritta, pur se da un giudice diverso da quello che l’ha trattenuta in decisione. La corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale nessuna regressione del procedimento è legittimamente predicabile in tale ultimo caso impone il rigetto del ricorso.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010