Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18167 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 05/09/2011), n.18167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.B. (c.f. (OMISSIS)), R.S. (c.f.

(OMISSIS)), B.D. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DORIA 48, presso l’avvocato

ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

12/05/2008; n. 55783/06 (131);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo, assorbito il terzo.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso alla Corte d’appello di Roma, D.C.B., R. S. e B.D. proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di impiego pubblico, da essi instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia dinanzi al TAR Lazio nel gennaio 1995, definito in primo grado con sentenza di accoglimento depositata nel novembre 1998, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza depositata nel marzo 2006.

La Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di quattro anni per il primo grado e di ulteriori due per il secondo grado, ed evidenziata la modestia della posta in gioco nel giudizio presupposto, liquidava il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole, determinata in cinque anni, con la somma di Euro 2.500,00 per ciascuna delle parti ricorrenti.

Avverso tale decreto, depositato il 12 maggio 2008, i medesimi ricorrenti hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009, formulando tre motivi, cui resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Con il primo motivo ci si duole della determinazione della durata ragionevole, denunziando violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e vizio di motivazione: la durata ragionevole di quattro anni per il giudizio di primo grado è eccessiva, trattandosi di giudizio non complesso, che secondo gli standards europei non deve superare i tre anni. Il secondo motivo ha ad oggetto il quantum della liquidazione dell’indennizzo, che secondo le ricorrenti ha violato gli standards europei (violazione L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 13 e 41 CEDU). Con il terzo motivo, infine, si censura la liquidazione delle spese, denunziando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e della normativa sulle tariffe in relazione alla omessa liquidazione delle competenze.

Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. In effetti, esaminando il parametro fondamentale – la complessità del caso – da considerare ai fini della determinazione della ragionevole durata del procedimento presupposto, la stessa Corte di merito ha ritenuto trattarsi di giudizio non complesso, pervenendo però poi immotivatamente ad una determinazione della ragionevole durata di tale procedimento che, con riguardo al primo grado, si palesa in contrasto con le valutazioni normalmente adottate dalla Corte Europea – e dalle Corti nazionali -, secondo le quali in casi simili la durata deve essere ragionevolmente contenuta in tre anni. Si impone pertanto la cassazione del decreto sotto il profilo esaminato, assorbiti gli altri motivi. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., determinando innanzitutto in sei anni la durata irragionevole del giudizio presupposto: a tale conclusione si perviene infatti sottraendo alla durata complessiva del giudizio (11 anni e due mesi) la durata ragionevole complessiva sopra indicata (tre anni per il primo grado e due per il secondo) ed il tempo impiegato dalla parte per la proposizione dell’appello (due mesi).

Quanto alla liquidazione dell’indennizzo, il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille/00 Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille/00 Euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010). Alla stregua di questi criteri, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori sei anni circa oltre quello di ragionevole durata, sì ritiene giustificato liquidare in favore di ciascuna ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 5250,00, alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo.

Si ritiene giustificata la compensazione tra le parti del 50% delle spese del giudizio di merito e di quelle di questo giudizio di legittimità, tenuto conto del consistente ridimensionamento dell’indennizzo rispetto a quello richiesto (Euro 10.000,00 per ciascuna). La residua quota, che si liquida come in dispositivo, deve essere posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore dei difensori delle ricorrenti dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente della somma di Euro 5.250,00, oltre interessi legali su detta somma dalla domanda. Compensa fra le parti, per metà, le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle parti ricorrenti della residua quota, pari quanto al giudizio di merito a Euro 300,00 per diritti, Euro 300,00 per onorari e Euro 30,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità a Euro 500,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge.

Spese da distrarsi, quanto a quelle per il giudizio di merito, in favore degli avvocati Ferdinando E. Abbate e G. Ferriolo e, quanto a quelle per il giudizio di legittimità, in favore dell’avv. Ferdinando E. Abbate. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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