Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18167 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27738/2014 proposto da:

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno Giancarlo e

Di Stefano Filippo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3408/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha chiesto il

rigetto del ricorso, premessa la verifica della sua ammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2262/2009 depositata il 22 ottobre 2009, il Tribunale di Benevento dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta da D.P.S. nei confronti di Enel s.p.a., a cui era subentrata TERNA s.p.a. in quanto conferitaria del ramo d’azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale, avente ad oggetto il risarcimento dei danni dallo stesso subiti, anche alle colture, in conseguenza dell’occupazione di una porzione del fondo, avvenuta in data 4-8-1999, da parte dell’Enel per la realizzazione di un elettrodotto tra la stazione elettrica di (OMISSIS) e il punto di raccolta di (OMISSIS). Il Tribunale si dichiarava incompetente con riguardo alla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, per essere competente, quale Giudice in unico grado, la Corte d’appello di Napoli. Il Tribunale compensava, infine, le spese di lite tra l’attore e le convenute Terna s.p.a. ed Enel s.p.a. e condannava in solido le convenute alla rifusione delle spese di lite in favore di Mi.Ve. s.r.l., chiamata in causa per la manleva dalle medesime convenute in quanto impresa esecutrice dei lavori.

2. Con sentenza n. 3408/2013 depositata il 3-10-2013 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale di D.P.S. e quello incidentale di Terna s.p.a. ed ha accolto la domanda di D.P.S. avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di occupazione legittima proposta nei confronti di Terna s.p.a., quale successore a titolo particolare di Enel s.p.a., ordinando, per l’effetto, a Terna s.p.a. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l’importo di Euro 23.419,89 dovuto a D.P.S. a titolo di indennità di occupazione legittima, previa detrazione degli importi eventualmente già versati, oltre interessi legali decorrenti dalle scadenze di ogni singola annualità. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha liquidato l’indennità di occupazione legittima in una percentuale dell’indennità dovuta per l’esproprio e, trattandosi nel caso di specie di suolo edificabile, classificato urbanisticamente in zona D1, ha fatto ricorso al parametro degli interessi legali sul valore del bene, richiamando l’orientamento espresso da questa Corte in varie pronunce (tra le tante Cass. n. 4919/2003 e Cass. n. 6209/1990).

3. Avverso questa sentenza, Terna s.p.a. propone ricorso affidato ad un solo motivo.

4. Le parti resistenti sono rimaste intimate.

5. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, premessa la verifica della sua ammissibilità. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con unico articolato motivo la società ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e della L. n. 2359 del 1865, art. 39 – Violazione e falsa applicazione dei principi sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di indennizzo per l’occupazione temporanea di immobili – Error in procedendo Nullità della sentenza – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – Omesso esame di documenti decisivi per la controversia”. Ad avviso della ricorrente l’indennità di occupazione deve essere determinata in base all’indennità di asservimento definitivo, e non sulla base dell’indennità virtuale di espropriazione dell’intera area occupata. La liquidazione effettuata dalla Corte d’appello è errata perchè, in mancanza di prova di eventuale maggior pregiudizio subito dal proprietario, ai sensi della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e della L. n. 2359 del 1865, art. 39 può essere riconosciuto a titolo di indennità di occupazione legittima un importo monetario corrispondente alla capitalizzazione degli interessi legali sulla somma attribuita a titolo di indennità per l’asservimento definitivo, da calcolarsi per ciascuna annualità di occupazione, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata nel ricorso (Cass. n. 187/1979).

1.2. Sotto un diverso profilo lamenta la ricorrente che la Corte territoriale abbia omesso di considerare il fatto che il proprietario non aveva perso la disponibilità del fondo, nemmeno per la porzione occupata, come risultava dal verbale di immissione in possesso del 4/8/1999, che trascrive nel ricorso. Il proprietario aveva potuto continuare a coltivare il fondo ed a farne ogni uso compatibile con la presenza della costruenda linea elettrica, i cui lavori erano ultimati nel 2001. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale omesso di considerare le risultanze del suddetto verbale di immissione in possesso. Assume che i Giudici d’appello avessero, quindi, riconosciuto l’indennità di occupazione legittima senza esaminare le specifiche circostanze del caso concreto, ossia senza valutare che si trattava di asservimento e non di esproprio e che era continuata la coltivazione del fondo ed omettendo di accertare l’effettiva perdita reddituale prodottasi in conseguenza dell’occupazione.

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. In tema di individuazione dei parametri di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, questa Corte ha ripetutamente affermato, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che “il provvedimento di occupazione temporanea attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di accelerare la realizzazione dell’opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento e di disposizione. La compressione del diritto dominicale avviene automaticamente nel momento stesso in cui viene pronunciato il provvedimento di occupazione e diviene, quindi, suscettibile di esecuzione. L’obbligazione indennitaria è volta a compensare, per tutta la durata dell’indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell’indennità di espropriazione; nè allorquando si tratta come nel caso concreto di imposizione di una servitù, nell’indennità di asservimento (Cass. sez. un. 493/1998; Cass. 7324/1998, 5804/95, 6083/94ed altre). Detto indennizzo, derivando, dunque, da un atto legittimo dell’amministrazione autonomo ed indipendente dal titolo in base al quale potrà concludersi la vicenda ablativa, deve essere liquidato qualunque sia l’evento giuridico che la caratterizzi (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva, asservimento) in base ad un criterio unico ed unitario che, trattandosi di terreno agricolo, deve essere commisurata all’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area effettivamente occupata (Cass., 1 aprile 2003, n. 4919; Cass., 26 marzo 2004, n. 6086), non necessariamente coincidente con quella successivamente espropriata o, come nella specie, asservita” (Cass. n. 8433/2012, richiamata anche nella sentenza impugnata; la pronuncia citata nella memoria illustrativa – Cass. n. 6024/2015 – non affronta la questione relativa al parametro di liquidazione dell’indennità di occupazione in quanto il corrispondente motivo di gravame è stato dichiarato inammissibile).

2.2. La Corte territoriale si è attenuta ai suesposti principi di diritto ed ha provveduto a liquidare l’indennità di occupazione in base al parametro dell’indennità virtuale di espropriazione determinata sul valore venale dei terreni occupati, classificati urbanisticamente come edificabili.

2.3. Il motivo è inammissibile nella parte in cui la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 2697 c.c.. Detta violazione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra le tante Cass. n. 13395/2018). Invece laddove oggetto di censura sia, come nel caso di specie, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti la sindacabilità, in sede di legittimità, è contenuta entro i ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis – la sentenza impugnata è stata depositata il 3 ottobre 2013 -, ed è quindi sindacabile solo mediante il paradigma del vizio motivazionale, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

Ciò posto, il fatto decisivo il cui esame si assume omesso – concreta disponibilità del fondo da parte del proprietario nel periodo di occupazione, in considerazione dell’altezza di oltre 40 metri sul piano di campagna dei conduttori elettrici – è stato invece scrutinato dalla Corte d’appello, che ne ha escluso la rilevanza ai fini della decisione con motivazione sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra citata, così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.

3. Nulla si dispone circa le spese del presente giudizio, essendo rimasta intimata la parte D.P.S..

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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