Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18166 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 24/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.24/07/2017),  n. 18166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.g. 29359-2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SAVERIO PROFETA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

DAUNIA MONTELEONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAESIELLO 55, presso

lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MESCIA GIACOMO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione relativo al giudizio pendente

innanzi il TRIBUNALE di FOGGIA – R.g. 6438/13;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato BRUNO TAVERNITI, per delega dell’Avvocato SAVERIO

PROFETA;

udito l’Avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che si riporta;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che chiede alla Corte Suprema di Cassazione

dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, con le pronunce

consequenziali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig. V.G. propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sulla base di unico motivo, in ordine alla questione di giurisdizione insorta nella controversia pendente avanti al Tribunale di Foggia (ove la medesima ha instaurato il giudizio all’esito della fase cautelare esauritasi con declaratoria di difetto di giurisdizione dell’A.G.O. resa con ordinanza n. 1797/2013) avente ad oggetto la domanda proposta nei confronti della società Daunia Monteleone s.r.l. di immediata sospensione delle opere in corso, e demolizione di quelle già eseguite, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica in (OMISSIS), con 14 aerogeneratori di cui uno (la torre T13) a circa 80 metri dai fabbricati di sua proprietà, distanza inferiore a quella minima di m. 200 prescritta dal D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, “e comunque di quella minima sufficiente a garantire la salute delle persone e la solidità dei manufatti dal rischio di distacco della pala”.

Resiste con controricorso la società Daunia Monteleone s.r.l., che ha presentato anche memoria.

Con requisitoria scritta del 16/3/2015 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell’A.G.O.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, argomentando ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. c) deduce di non voler sindacare le modalità di esercizio della pubblica potestà in ordine alla scelta di assentire la realizzazione di un parco eolico nella zona in argomento, e che la sua pretesa “non è affatto diretta ad incidere sulla funzionalità dell’impianto e tanto meno ad intervenire sulla efficienza della rete elettrica ossia a sindacare su questioni di pubblico interesse”, intendendo viceversa perseguire il “risultato pratico” dello “spostamento del manufatto che sta sorgendo all’interno dell’area confinante per ottenere il rispetto del regime delle distanze”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6./010 n. 15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Si è altresì precisato che anche nelle ipotesi in cui in risulta in particolari materie normativamente attribuita all’A.G.A. la giurisdizione deve ritenersi non estendentesi ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Si è ulteriormente stabilita la giustiziabilità avanti all’A.G.O., nell’assetto costituzionale risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. per non avere la P.A. osservato condotte doverose, a cui fronte la posizione soggettiva del privato è di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta valere in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l’amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione ma solo un’attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036), nel rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).

La giurisdizione esclusiva dell’A.G.A. si fonda infatti su un comportamento della P.A., o del suo concessionario, non già semplicemente occasionato dall’esercizio del potere (come allorquando vengano dedotte quale fonte del danno le concrete modalità esecutive dell’opera) ma che in base alla norma attributiva si traduca in una relativa manifestazione necessaria al raggiungimento del risultato da perseguire (v. Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/10/2014, n. 22115), come nell’ipotesi in cui quale fonte del danno risultino lamentati l’an e il quomodo dell’opera.

Orbene, nel caso in esame la vicenda attiene alla realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica in (OMISSIS), giusta autorizzazione unica D.Lgs. n. 387 del 2003, ex art. 12 rilasciata il 2/5/2011dalla Regione Puglia alla società Margherita s.r.l., successivamente volturata in favore della odierna ricorrente società Daunia Monteleone s.r.l, costituita da aerogeneratori, di cui 1 (la Torre T13) a distanza di circa 80 m. da fabbricati di proprietà dell’odierna ricorrente.

Esaurita la fase cautelare introdotta con ricorso per denuncia di nuova opera con declinatoria della giurisdizione da parte dell’adito Tribunale di Foggia, ritenendo ciononostante sussistere la giuridzione dell’A.G.O. la V. ha instaurato avanti a tale giudice il giudizio di merito, denunziando in via principale la violazione della distanza minima di 200 m. di ogni aerogeneratore da unità abitative prescritta dal D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, e in ogni caso la violazione dell’art. 890 c.c. in combinato disposto con gli artt. 832 e 2043 c.c., con domanda di accertamento dell’obbligo della società Daunia Monteleone s.r.l. di posizionamento degli aerogeneratori a una distanza sufficiente a preservare il suo fondo dal rischio di immissioni sonore moleste.

Trattasi invero di domanda prospettante conseguenze non già di meri comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle pale eoliche, ma -come correttamente dall’odierna ricorrente dedotto – di contestazione delle scelte discrezionali della P.A. nell’individuazione e determinazione dell’opera pubblica sul territorio, e delle relative valutazioni circa l’interesse pubblico perseguito mediante l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia D.Lgs. n. 387 del 2003, ex art. 12.

Autorizzazione, emessa all’esito di una Conferenza dei servizi, concernente la costruzione e l’esercizio degli aerogeneratori de quibus (e in particolare della torre T13) giusta l’ubicazione dell’installazione degli aerogeneratori e le modalità di esercizio indicate in fase di progettazione ed approvate dalla Regione.

A tale stregua, la formulata denunzia di violazione della distanze si appalesa (secondo quanto posto in rilievo dal Tribunale di Foggia già nell’emesso provvedimento cautelare del 4/10/2013) come strumentalmente volta a sostanzialmente contestare in realtà la legittimità del suindicato provvedimento amministrativo, presupponendo essa il necessario controllo in ordine (anche) all’apprezzamento delle distanze di sicurezza delle pale eoliche (in particolare dal fondo della ricorrente), nonchè del corretto relativo inserimento nel paesaggio e nel territorio, e pertanto delle scelte al riguardo operate dalla Regione ai fini della relativa adozione.

In altri termini, i lamentati danni derivano non già da meri comportamenti materiali posti in essere dalla società Daunia Monteleone s.r.l. al di fuori dell’esercizio di un’attività autoritativa, bensì dall’attività dalla medesima posta in essere in esecuzione di provvedimento dalla Regione Puglia adottato nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa e funzionalmente volto alla realizzazione degli interessi pubblici la cui cura è alla medesima attribuita.

Va pertanto D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. f) ed o), affermata la giurisdizione dell’A.G.A.

Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.A. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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