Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18166 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 24/06/2021), n.18166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4600/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma

– ricorrente –

contro

CTM s.p.a. rappresentata e difesa dall’avv. Davide Milan

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Paola Bologna

in Roma via del Plebiscito 107;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto n. 29.26.12 depositata il 18 giugno 2012

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 20/11/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ricorre l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 29/26/12, depositata il 18.06.2012.

La vicenda tra origine dalla istanza di rimborso di Euro 74.788,12 per IRAP versato per il 1999, da parte della società CTM s.p.a., operante nel settore del autotrasporto pubblico in Castelfranco Veneto, per aver inizialmente incluso nella base imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta, i contributi della Regione Veneto, volti ad assicurare l’equilibrio del bilancio delle aziende del settore. Contributi che, re melius perpensa, la società riteneva dovessero essere, invece, esclusi, ai sensi della L.R. Veneto n. 25 del 1998, art. 32-bis, e quindi rimborsati.

L’istanza di rimborso era stata dapprima accolta dall’Amministrazione, con provvedimento poi annullato in via di autotutela. La società, dopo iniziative innanzi all’A.G.O, precedenti all’avvio del contenzioso tributario, impugnava il sopravvenuto diniego, con ricorso alla CTP di Treviso che lo rigettava. La CTR del Veneto, per contro, accoglieva la domanda subordinata dell’appellante società, nel senso di ritenere dovuto il rimborso, non dell’intero importo del contributo regionale, ma della sola quota destinata a coprire il costo del personale, pari al 63,76% del contributo complessivo

Il ricorso in esame è basato sii di un unico motivo.

Ha resistito la società con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va, in primo luogo respinta l’eccezione pregiudiziale di tardività sollevata dalla società resistente in quanto questa ha calcolato, come periodo feriale gg. 45 e non 46. Pertanto, l’ultimo giorno per la notifica dell’appello era (sarebbe stato) il 2 febbraio 2013, che però cadeva di sabato, tal che era utile il giorno di lunedì 4 febbraio 2013, in cui l’appello è stato (dunque in termini) affidato ai notificatori.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11, 11-bis, 14 e 19, nonchè della L.R. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, art. 32-bis, introdotto dalla L.R. 1 febbraio 2001, n. 4, art. 14.

Giova ricordare che il trattamento fiscale ai fini IRAP dei contributi pubblici alle aziende operanti nel settore del trasposto pubblico locale, disciplinato, sul piano nazionale, dalla L. 10 aprile 1981, n. 151, dalla L. n. 549 del 1995 e dal D.Lgs. n. 422 del 1997, ha subito un lunga evoluzione normativa approdata alla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3.

Da tale processo è derivate la formulazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, che, alla luce, appunto, della legge interpretativa n. 289 del 2002, dispone: “i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in detrazione…nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile per le imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale”. Ed è alla stregua di tale testo, frutto dell’applicazione della citata legge interpretativa, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 14/10/2009 n. 21749, hanno affermato che ” sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale…..”.

Ora, va ricordato che la disciplina del trasporto pubblico locale è stato demandato alle Regioni in forza del D.Lgs. n. 422 del 1997. Pertanto, al fine di valutare se le leggi regionali istitutive del contributo alle aziende del settore lo abbiano escluso dalla base imponibile dell’imposta in questione, è necessario esaminare le singole leggi regionali, nella specie quella della Regione Veneto. E per quanto in particolare riguarda quest’ultima, la disciplina è data dalla L.R. n. 25 del 1998, art. 32 bis.

Tale articolo recita che “i contributi erogati a ripiano dei disavanzi dei servizi di trasporto pubblico locale sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente..”. E’, dunque, palese che la parte dei contributi erogati nella percentuale di essi relativa al costo del personale (per l’anno 1999 il 63,76%), fosse destinata a coprire tali specifici oneri, costituenti, all’evidenza, quali componenti negative non ammesse in deduzione e quindi esclusi dalla base imponibile ai fini IRAP. Tuttavia tale previsione è stata introdotta dalla L.R. n. del 2001, art. 14 e quindi non riferibile, retroattivamente, all’anno d’imposta 1999, in esame. Nè è condivisibile quanto dedotto dalla resistente circa l’esclusione, dalla base di calcolo, del contributo in parola già in base alla normativa precedente. In particolare, la contribuente richiama, a riprova dell’assunto, la precedente disciplina del settore, cioè la L. n. 50 del 1985. La tesi della ricorrente non è però affatto confortata dal richiamo normativo, considerato che gli artt. 21 e 22 di essa, dedicati ai criteri di determinazione dei contributi alle aziende di trasporto locale, indicano, come parametri considerati per la quantificazione, una molteplicità di costi standardizzati, tra i quali quelli del personale, senza venga posta alcuna specifica destinazione di parte del contributo, a coprire il costo “effettivo” del personale. Indicando, piuttosto, una generale finalità del contributo nella sua globalità a supportare l’equilibrio di bilancio aziendale e non ad azzerare una specifica voce di spesa.

Del resto, questa Corte ha già affermo il principio, qui confermato, che ” In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell’entrata in vigore della L.R. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, art. 32-bis, introdotto con l’art. 14 della legge reg. 1 febbraio 2001, n. 4 che ha specificamente destinato i contributi al ripiano delle spese di personale, correlandoli quindi a componenti negative non ammesse in deduzione, ai sensi del D.P.R. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. c) e, di conseguenza, escludendoli dalla determinazione della base imponibile, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 11, comma 3″(Sent. Sez. 5, 28/05/2010, n. 13155).

Il ricorso va, pertanto, accolto. Poichè non residuano accertamenti di fatto da demandare al giudice regionale, la Corte decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di legittimità oltre quelle prenotate a debito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la società CTR al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 oltre che alla rifusione delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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