Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18166 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18407/2013 proposto da:

P.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE PICONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI SEZIONE

DISTACCATA di PORTICI del 7/01/2013, depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.V. conveniva in giudizio V.C., domandando la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti in ragione dell’omessa trascrizione del passaggio di proprietà dell’automobile Mercedes 190 tg. (OMISSIS), alienata dall’attore al convenuto con atto notarile del 24 aprile 2004. Il Giudice di Pace di Portici, con sentenza del 22 marzo 2011, dichiarava l’inammissibilità della domanda attorea per carenza d’interesse ad agire.

Avverso tale provvedimento, P.V. interponeva gravame dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, il quale, nella resistenza del convenuto, con la sentenza n. 172 del 2013, depositata il 3 aprile 2013 e non notificata, dichiarava ammissibile l’appello, rigettandolo tuttavia nel merito.

Con ricorso notificato il 5 luglio 2013, P.V. ha domandato la cassazione del provvedimento di secondo grado, deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo ha contestato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 94 (c.d. Nuovo C.d.S.).

Con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Con l’ultimo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1372 e 1476 c.c. V.C. non ha svolto difese nella presente fase di legittimità.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo – previa produzione dell’avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c., necessario per provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso – l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene superfluo riferire i motivi del ricorso, in quanto esso appare inammissibile.

Il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta del ricorso, e d’altro canto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. SSUU n. 627 del 2008).

Nella specie nessuno è comparso per il ricorrente per offrire detta prova e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto del compimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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