Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18166 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGEA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli
Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per
legge;
– ricorrenti –
contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10743/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Seconda
Sezione Civile, emessa il 6/05/2005; depositata il 12/05/2005;
R.G.N.70182/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 maggio 2005 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello dell’Agea avverso la sentenza di primo grado, pubblicata il 28 giugno 2001 per decorso del termine lungo ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. poiche’ l’appello e’ stato notificato il 28 settembre 2002.
Ricorre per cassazione l’Agea.
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agea lamenta violazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere il giudice di primo grado tenuto conto della doppia sospensione feriale secondo la quale l’ultimo giorno per la notifica dell’appello era appunto il 28 settembre 2 002.
Il motivo e’ fondato.
Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. per l’impugnazione di pronunzia non notificata (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla novellazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69) e’ soggetto, a norma della L. n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, la quale puo’ operare due volte, nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo (Cass. 20817/2009).
Pertanto, pubblicata la sentenza di primo grado il 28 giugno 2001, il termine annuale di decadenza dall’impugnazione doveva prolungarsi di complessivi novantadue giorni per effetto della sospensione feriale (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre) e quindi scadeva il 28 settembre 2002.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per l’esame di merito. Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ a liquidare le spese, anche di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010