Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18165 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18165 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

STENZA

sul ricorso 1754-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante

£12

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

1312
contro

MOSCATELLO DOMENICO, CALANDRINO NICOLA ANTONIO;
– intimati ■

Data pubblicazione: 26/07/2013

avverso la sentenza n. 1718/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 11/01/2008 R.G.N. 1362/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;

GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI , che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI

1754.09

Udienza 11 aprile 2013

Pres. F. Roselli
Rei. V. Di Cerbo

SENTENZA
La Corte

1.

La Corte d’appello di Palermo ha confermato, per quanto ancora rileva in questo
giudizio di legittimità, la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato
l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a.
rispettivamente con Nicola Antonio Calandrino e Domenico Muscatello.

2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da
memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Osserva preliminarmente il collegio che, in relazione alla statuizione concernente
l’illegittimità del termine apposto ai contratti de quibus, la Corte di merito ha attribuito
rilievo decisivo, in particolare, alla considerazione che tali contratti sono stati stipulati,

per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come
integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile
1998.
5.

La suddetta statuizione è stata censurata dalla società ricorrente la quale, con il primo
motivo (con il quale denuncia violazione degli artt. 112, 324, 346 e 434 cod. proc. Civ. e
degli artt. 2909 e 1421 cod. civ.) deduce che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata
oltre i limiti del devolutum, in violazione del citato art. 112 cod. proc. civ. atteso che il
primo giudice non aveva attribuito valore decisivo ai limiti temporali di efficacia del
citato accordo sindacale del 25 settembre 1997.

6.

La censura è infondata. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società
ricorrente, la statuizione in esame, nella parte in cui ha affermato l’illegittimità del
termine apposto ai contratti de quibus in quanto stipulati oltre il limite temporale
fissato dalle parti collettive con gli accordi attuativi dell’accodo 25 settembre 1997, non
viola i limiti del thema decidendum rimesso all’esame della Corte di merito, atteso che,
come si evince dalla sentenza impugnata, l’appellante Poste Italiane s.p.a. aveva
sostenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti in esame basandosi, in buona
sostanza, sull’efficacia dell’accordo sindacale 25 settembre 1997.

7.

Col secondo e terzo motivo di ricorso che, in quanto logicamente connessi, devono
essere esaminati congiuntamente Poste Italiane denuncia, in particolare, violazione e
3

Rilevato che

falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e degli artt.1362 e segg. cod.
civ. in relazione all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e di altre norme collettive,

8.

Anche tali censure sono infondate e devono essere pertanto rigettate.

9.

Ed infatti, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che

l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del
potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge
n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto
delle parti sociali sulle necessità del mercato de/lavoro idonea garanzia per i lavoratori
ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245,
Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta
di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono
destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque
omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della
disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le
altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove
però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive
(anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la
nullità della clausola di opposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n.
18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare,
quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in
materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25
settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo
accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di
riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione
giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30
aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore
conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (v., fra le altre, Cass.
1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n.
21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.). La sentenza impugnata ha
fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
10. Con riferimento al profilo relativo alle conseguenze economiche della dichiarazione di
nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso

4

nonché vizio di motivazione.

11. In proposito deve premettersi, in via di principio, che costituisce condizione necessaria
per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto,
con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura
nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio
2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe,
anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere
sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che,
con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad
essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano
specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che
essi siano ammissibili; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine
alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi
inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito
relative a tali conseguenze.
12. Nel caso di specie, con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di
nullità della clausola appositiva del termine, la sentenza di primo grado, confermata
dalla sentenza impugnata, aveva condannato la società Poste Italiane al pagamento
delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora.
13. Col quarto motivo di ricorso è stata denunciata, con riferimento al suddetto profilo,
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza fra chiesto e
pronunciato. La sentenza non avrebbe infatti pronunciato su una specifica censura,
proposta in grado di appello, concernente la configurabilità di una situazione di mora
accipiendi e la prova dell’aliunde perceptum.
14. La censura è inammissibile in quanto inconferente in quanto fa riferimento ad una
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro laddove, nella fattispecie in esame, la
sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale di Palermo.
15. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.
16. Nulla deve essere disposto in materia di spese legali concernenti il giudizio di
cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte dei lavoratori,
rimasti intimati.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

5

di specie dello ius superveniens, rappresentato dall’art. 32, commi 5°, 6° e 7° della legge
4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010.

SkAttteMPIR,

1.rn- 115 11(05

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2013.

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