Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18165 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. I, 24/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14290/2020 proposto da:

Z.I., elettivamente domiciliato in Roma, Salita di San

Nicola di Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’Avvocato Domenico

Naso, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristiano Dalla Torre,

giusta procura speciale in atto separato unito al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5420/2019 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Z.I., nato in (OMISSIS), aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Venezia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Questa – ritenuto non credibile, perchè generico e contraddittorio, il racconto con cui il richiedente aveva riferito di avere lasciato il proprio Paese perchè, dopo essersi unito alla milizia (OMISSIS) come volontario, era rimasto deluso dal mancato mantenimento della promessa del Presidente di integrare lui e gli altri miliziani nell’esercito del Paese e, avendo guidato la protesta, temeva di essere ucciso – ha escluso la ricorrenza di fatti persecutori specifici nei confronti del richiedente. Ha quindi ritenuto insussistenti in concreto, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate, il rischio di danno grave, ai fini della protezione sussidiaria. Infine, ha escluso la ricorrenza di personali condizioni di vulnerabilità, pur in presenza di integrazione sociale in Italia, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Osserva la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata l’11/12/2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”.

Poichè il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto anche tale questione di rilievo nomofilattico, perchè la Corte di appello ha accertato l’inserimento sociale in Italia del richiedente, si reputa opportuno disporre il rinvio del procedimento a Nuovo Ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

– Rinvia il procedimento a Nuovo Ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, come da motivazione;

– Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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