Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18165 del 15/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 15/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 15/09/2016), n.18165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10235/2016 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TANGORRA 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATRICALA’, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO FONZO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURA GENERALE

PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 245/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 30/12/2015;

udito l’avvocato Mauro PONZO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Riccardo FUZIO, il quale esprime parere non favorevole

all’accoglimento dell’istanza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letto il ricorso per cassazione proposto dall’avv. D.G. avverso la sentenza del CNF (n. 245/15 del 30.12.2015) che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Perugia che gli aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi sei;

letta l’istanza con la quale il professionista chiede la sospensione della sentenza impugnata;

rilevato che il menzionato ricorso per cassazione si manifesta tardivo (rispetto al termine di trenta giorni fissato dalla L. n. 36 del 1934, art. 56), siccome la sentenza impugnata è stata notificata nel domicilio eletto in data 17.2.2016 (cfr. la dichiarazione dello stesso ricorrente a pag. 3 del ricorso), mentre il ricorso medesimo risulta spedito per la notifica in data 21 aprile 2016;

rilevato che il professionista sostiene di essere stato incolpevolmente all’oscuro dell’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato per cassazione (indisponibilità per motivi di salute del difensore domiciliatario e carenza di “titolarità” del soggetto qualificatosi addetto alla ricezione, per essere questo segretaria di studio non del difensore domiciliatario, bensì di suo figlio) e chiede di essere rimesso in termini (art. 153 c.p.c.) per la proposizione del ricorso per cassazione;

rilevato che le giustificazioni addotte sono affatto inidonee per la richiesta rimessione in termini, e ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

PQM

rigetta l’istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA