Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18165 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1119/2014 proposto da:

T.A.F., – Aprea S.r.l. Unipersonale, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 6, presso lo studio dell’avvocato

Gervasio Francesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Fauceglia

Giuseppe, giusta procura speciale per Notaio dottor C.A.

di (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

Fallimento della Società (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in

persona dei Curatori avv. A.A., Dott.

B.G. e Dott.ssa O.D., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Collazia n. 2/f, presso lo studio dell’avvocato Canalini

Federico che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Castagnola Angelo, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 15042/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso del 6.10.2011 l’arch. T.A.F., in proprio ed in qualità di socio unico e legale rappresentante di Aprea srl, chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione di due crediti professionali privilegiati, ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 2:

– un primo credito di Euro 7.832.109,58 al quale andavano aggiunti Euro 111.768,67 per diritti dell’Ordine degli architetti oltre ad Euro 149.051,56 per Inarcassa;

– un secondo credito di Euro 4.280.980,15 al quale andavano sommati Euro 64.214,70 per diritti dell’Ordine degli Architetti ed Euro 171.239,21 per Inarcassa.

I curatori del fallimento concludevano ai sensi della L. Fall., art. 95 per l’esclusione del credito, in quanto lo stesso non era supportato da alcun valido titolo opponibile alla fallita ed il giudice delegato, nel decreto di esecutività dello stato passivo, rilevava che pur sussistendo documenti che dimostravano lo svolgimento di un’attività professionale, essi non erano tuttavia idonei a provare il credito.

Il Tribunale di Milano, con il decreto n. 15042/2013, rigettava l’opposizione L. Fall., ex art. 98 dell’odierno ricorrente e confermava integralmente la decisione del Giudice delegato.

Il tribunale riteneva anzitutto che non fosse stata fornita prova documentale della fonte negoziale del credito del professionista, in quanto nessuno dei documenti prodotti era idoneo a dimostrare la conclusione di un contratto del T. con una qualunque delle parti coinvolte nell’affare CIT e, segnatamente, con la società (OMISSIS).

Secondo il Tribunale le trattative intercorse tra le parti non avevano portato alla conclusione di alcun contratto, sicchè la bozza di accordo del 31.1.2008, che riprendeva analiticamente alcune delle circostanze menzionate nel ricorso dell’arch. T., era rimasta tale, in mancanza di prova scritta o principio di prova che vi sia stato conferimento dell’incarico professionale da parte di (OMISSIS).

Ad avviso del Tribunale nessuno dei documenti prodotti, nè quelli anteriori, nè quelli successivi al citato accordo di massima del 31.1.2008 potevano ritenersi possedere valore anche solo indiziario della stipula di un contratto da parte dell’opponente con alcuna delle parti dell’affare CIT spa.

Pure alla luce delle testimonianze assunte il Tribunale rilevava che l’opponente non aveva fornito prova nè del conferimento dell’incarico, nè del fatto che Norman si fosse avvantaggiata del suo operato, la cui prestazione risultava unicamente svolta in favore di altra società, la CIT spa.

Non risultava inoltre raggiunta la prova dello svolgimento di attività professionale in favore di Norman in epoca successiva alla redazione dei progetti, nè dell’avvenuta consegna dei progetti a Norman e di alcuna offerta di Norman o accettazione di T. di qualsivoglia offerta, nè, infine, del fatto che (OMISSIS) abbia mai sottoscritto la propria copia dell’accordo, omettendo di restituirla a T..

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, l’arch. T.A.F. ed Aprea srl.

Resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, la curatela del fallimento (OMISSIS) spa in liquidazione, cui l’arch. T. ed Aprea srl resistono a loto volta con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2229,2230,2232,2233,2697,2727,2729 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto del Tribunale per aver ritenuto la carenza della fonte negoziale del credito.

Il motivo è inammissibile, in quanto, nonostante l’indicazione del vizio di violazione di legge contenuto in rubrica, si risolve nella solle(OMISSIS)azione ad un sindacato, nel merito, sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del tribunale.

Il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva. Il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante. (Cass. 1792/2017).

Nel caso di specie il tribunale ha compiutamente esaminato le risultanze documentali e le prove testimoniali ed ha ritenuto, con apprezzamento adeguato, che non fosse stata fornita la prova del conferimento dell’incarico e del rapporto d’opera professionale intercorso tra la società poi fallita ed il ricorrente.

Da ciò l’inammissibilità della censura afferente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La valutazione delle prove da parte del giudice di merito è invero censurabile solo quando nell’iter logico quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, ma non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. Sez.U. 16598/2016; Cass. n. 6064/2008).

Non sussiste inoltre la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Conviene premettere che in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento mediante una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi acquisiti, per accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass.9108/2012; 5374/2017).

A tale principio si è conformato il Tribunale, il quale ha posto in rilievo come, alla luce della complessiva valutazione degli elementi acquisiti non potesse ritenersi raggiunta la prova del rapporto professionale dell’opponente con la società (OMISSIS) spa, non risultando provato il conferimento dell’incarico, nè l’attività concretamente svolta dal ricorrente in favore della società debitrice.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di ultrapetizione, per avere il tribunale affermato che il credito dell’opponente si riferiva a prestazioni svolte in favore di (OMISSIS) e per le quali non era stato ammesso al passivo della stessa società, circostanza quest’ultima che non era corrispondente al vero.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo il vizio di ultrapetizione, per aver il Tribunale affermato che non vi era prova dello svolgimento di attività a favore di (OMISSIS) spa in epoca successiva alla redazione dei progetti (nel periodo compreso tra settembre 2007 e gennaio 2008) posto che non si era mai fatto riferimento ad attività dell’opponente successiva al 31.1.2008.

I motivi che precedono, che in ragione della loro connessione vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili per difetto di decisività, in quanto non colgono la ratio fondamentale della pronuncia di rigetto, costituita, come già evidenziato, dalla mancanza della prova del conferimento dell’incarico da parte della società debitrice all’opponente e dell’effettivo svolgimento di attività professionale in favore della società debitrice.

Le allegazioni censurate non integrano statuizioni autonome, hanno portata meramente incidentale e non attengono alla fondamentale ratio della pronuncia impugnata.

La reiezione del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti principali in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 30.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA