Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18165 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 01/09/2020), n.18165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36713-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

– resistente –

e contro

C.A.;

– incidentali –

avverso la sentenza n. 343/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Reggio Calabria, a conferma della pronuncia del Tribunale di Palmi, ha affermato decorsa la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi a sette cartelle esattoriali emesse da Equitalia Sud S.p.a. nei confronti di C.A., assumendo che tra la notifica delle stesse e la notifica dell’addebito impugnato era decorso un tempo superiore a cinque anni durante i quali l’Ente deputato alla riscossione non aveva posto in essere gli opportuni atti interruttivi;

la Corte territoriale ha concluso per il rigetto dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di durata della prescrizione nella materia controversa;

la cassazione della sentenza è domandata da Agenzia delle Entrate – Riscossione subentrata a Equitalia Sud s.p.a. sulla base di un unico motivo;

C.A. è rimasto intimato;

l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dedotta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. e art. 2946 c.c., nonchè D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20”;

la ricorrente, pur consapevole della conformità della sentenza gravata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 2016, sostiene che nel caso in esame debba considerarsi applicabile la prescrizione ordinaria decennale;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. poichè non aggiunge indicazioni utili per indurre a modificare il ragionamento della Corte territoriale, la quale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo il quale “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non si provvede sulle spese del presente giudizio in favore di C.A., rimasto intimato, nè in favore dell’Inps che non ha svolto attività difensiva;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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