Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18164 del 25/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18164 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 22001-2008 proposto da:
FERRUCCIO VINCENZO, considerato domiciliatd ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
PARLATO GIJIDO, DI CATALDO GIOVANNI, IERVOLINO ANGELO
ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;

3
– ricorrente –

2014

contro

1367

ARBIA NICOLINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO
GERARDO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

Data pubblicazione: 25/08/2014

t

RUSSILLO FELICETTO giusta procura a margine del
ricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 582/2008 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 14/02/2008 R.G.N. 717/2005;

udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato GERARDO RUSSILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
1.- Con atto notificato nel novembre 2001 Vincenzo Ferruccio

convenne in giudizio Nicolino Arbia, deducendo di essere
proprietario di un appartamento, sito al piano terra del
fabbricato facente parte del Condominio Parco Verde in Arco

d’acqua provenienti dal soprastante terrazzo a livello, di
pertinenza e di proprietà esclusiva del convenuto.
L’attore chiese la condanna dell’Arbia al risarcimento dei
danni prodotti nell’immobile di sua proprietà, quantificati in
14.125.000, nonché all’esecuzione delle opere idonee ad evitare
il ripetersi di infiltrazioni dannose.
Si costituì in giudizio il convenuto che contestò la domanda
attrice, chiedendone il rigetto. Lo stesso eccepì in via
preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, in
via subordinata, chiese che anche l’attore fosse condannato a
partecipare al risarcimento dei danni ed alle spese per i lavori
da eseguire ai sensi dell’ art.1226 c.c.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28/4-13/5/2004,
dichiarò il convenuto responsabile dei danni e lo condannò al
pagamento della somma di

e

9.145,89, oltre interessi dalla

domanda, a titolo di risarcimento dei danni, nonché
all’esecuzione delle opere necessarie ad evitare infiltrazioni
future ed alle spese di lite.

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Felice, e di subire da molto tempo danni da infiltrazioni

2.- La Corte d’appello di Napoli, decidendo sul gravame
dell’Arbia, ha ritenuto che, avendo il terrazzo di proprietà
dell’appellante

esclusiva

funzione

di

copertura

dell’appartamento del Ferruccio, il costo delle riparazioni
dovesse essere ripartito a norma dell’art. 1126 c.c. e dovesse

eccezione della fornitura e messa in opera delle piastrelle del
terrazzo).
Ha dunque condannato Nicolino Arbia al pagamento, in favore
di Vincenzo Ferruccio, della somma di 872,07, oltre
rivalutazione e interessi (escludendo i non provati danni alle
cose).
3.-

Ricorre per cassazione Vincenzo Ferruccio, affidandosi

a tre motivi.
Resiste con controricorso Nicolino Arbia, che ha anche
depositato memoria.
Motivi della decisione
l.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e

falsa applicazione dell’art. 1126 c.c. omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c. n.ri 3 e
5 primo comma).»
La Corte d’appello di Napoli – assume – ha erroneamente
ritenuto che il terrazzo a livello, di proprietà di Arbia,
fungesse anche da copertura dell’appartamento sottostante,

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dunque far carico per 1/3 sull’Arbia e per 2/3 sul Ferruccio (ad

trattandosi invece di prolungamento all’esterno dell’alloggio
posto sullo stesso piano, con funzione meramente sussidiaria di
copertura dei piani sottostanti.
Ne conseguirebbe che l’obbligazione risarcitoria per i danni
da infiltrazioni nei terrazzi a livello di proprietà esclusiva

essendo per contro inapplicabili le disposizioni in materia di
ripartizione delle spese dettate per il condominio degli
edifici.
2.- Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa

applicazione del disposto degli artt. 1123 e 1126 c.c. in
relazione all’art. 2051 c.c. – omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo
per il giudizio (art. 360 c.p.c. n.ri 3 e 5 pnimo comma).»
Ad avviso del ricorrente l’obbligo di provvedere
all’eliminazione delle cause del danno ed al risarcimento dello
stesso non si fonda tanto sull’art. 1126 c.c., bensì sull’art.
2051 c.c. La negligente omissione, da parte del proprietario del
terrazzo, dell’esecuzione di opere atte ad eliminare una fonte
di danni dovuta non a vetustà o a difetto di manutenzione, bensì
a vizi originari delle opere realizzate, costituirebbe una
condotta illegittima, imputabile solo al medesimo proprietario.
Derivando la necessità delle riparazioni del terrazzo dalla
cattiva esecuzione delle opere e dalla mancanza di manutenzione
e quindi da colpa dell’Arbia, la responsabilità avrebbe dovuto

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potrebbe ravvisarsi solo in caso di responsabilità aquiliana,

far carico solo sull’Arbia, in quanto utente esclusivo del
terrazzo.
3.- Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 61 e 115 c.p.c. in relazione all’art.
116 c.p.c.

omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria

(art. 360 c.p.c. n.ri 3 e 5 primo comma).»
Ritiene il ricorrente che in mancanza di specifica
impugnazione della parte controinteressata ed in presenza di
rilievi precisi e circostanziati, fatti anche propri dal
consulente tecnico d’ufficio, la consulenza tecnica di parte,
nella specie giurata, ben può assurgere a mezzo di prova.
4.- I tre motivi, che per la stretta connessione che li
connota vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, poiché
il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura
del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o
se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini,
all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua
ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il
proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso
esclusivo.
Ne consegue che dei danni cagionati all’appartamento
sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti

dal

lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono

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motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio

tutti

gli

obbligati,

inadempienti

alla

funzione

di

conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art.
1126 c.c. (Cass., 29 aprile 1997, n. 3672). Né, ai fini della
:
ì

ripartizione delle spese fra i condomini, rileva che le
infiltrazioni possano essere state provocate da difetti in

L’obbligo dei condomini cui il lastrico solare serve di
copertura di concorrere in dette spese trova infatti fondamento
non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel
principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire
alle spese in ragione dell’utintas che la cosa da riparare o
ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti
sottostanti.
Nel caso in esame la Corte d’appello di Napoli ha applicato
correttamente detti principi.
I
Infondate sono le censure anche nell’aspetto afferente ai
danni verificatisi nell’appartamento del Ferruccio, avendo
l’impugnata sentenza correttamente omesso di conferire valenza
probatoria alla relazione di perizia stragiudiziale prodotta
che, per quanto “giurata”, comunque costituisce un atto di
r

ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive.

parte, anche in ordine ai fatti che il consulente asserisce di
aver direttamente accertato.
È principio consolidato che la valutazione delle prove
investe il merito e non è deducibile in sede di legittimità, in

7
1)—/

I!
i

presenza di una congrua e logica motivazione, quale sussiste nel
caso in esame.
5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi in
relazione alle particolarità del caso ed alla difformità tra le

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio
di cassazione.
Roma, 27 maggio 2014

decisioni di merito.

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