Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18164 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. I, 24/06/2021, (ud. 09/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15034/2019 proposto da:

A.S.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Suprema Corte di Cassazione in Roma rappresentato e difeso

dall’avv. Felice Patruno, del Foro di Bari;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione internazionale narrando di avere lasciato il suo paese a causa delle persecuzioni da parte dei musulmani sunniti, che lo hanno aggredito; il Tribunale ha ritenuto che il racconto non fosse sufficientemente circostanziato, rilevando che la parte aveva dichiarato di essere in grado di offrire documenti a riscontro delle proprie deduzioni, documenti poi non depositati; il Tribunale ha poi escluso il rischio di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e la protezione umanitaria rilevando che la stabile integrazione non ricorre solo per la durevole permanenza nel territorio italiano o per la frequentazione di un corso di lingua italiana.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 9 aprile 2021.

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis, 8 e 11, deducendo che il Tribunale non ha fissato l’udienza per la comparizione delle parti e non ha disposto l’audizione del ricorrente nonostante non fosse stata videoregistrata l’audizione in Commissione; inoltre con il quarto motivo del ricorso, collegato al primo, lamenta che il Tribunale ha altresì omesso l’esame della istanza di parte di rimessione della causa sul ruolo e dei documenti ad essa allegati.

Il Tribunale di Bari nel decreto impugnato osserva come la nuova disciplina processuale introdotta dalla L. n. 46 del 2017, non impone l’udienza pubblica e il rinnovo della audizione, senza specificare se si è tenuta l’udienza di comparazione delle parti ovvero se è stata omessa solo l’audizione.

E’ pertanto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio per verificare lo svolgimento processuale ed in particolare se è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti e se la stessa si è effettivamente tenuta.

PQM

Dispone il rinvio a nuovo ruolo, dando mandato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio del processo presso il Tribunale di Bari sezione specializzata immigrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli da remoto, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

 

 

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