Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18163 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18163

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12010-2015 proposto da:

CONSORZIO SANSOVINO RESIDENCE, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIEGO SIGNOR;

– ricorrenti –

contro

G.L., G.E., GA.EN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO GIORGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIAMPIERO CHIODO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 721/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA

GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 17 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Milano ha determinato nella somma di complessivi Euro 595.463,00 l’indennità dovuta dal Consorzio Sansovino Residence ai fratelli L., E. ed Ga.En. per l’espropriazione delle partt. (OMISSIS), fg. (OMISSIS) del Comune di Arese. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, resistiti con controricorso dai G.. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo motivo, col quale il Consorzio lamenta la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, la L. n. 166 del 2002, art. 27, comma 5, e la L. n. 87 del 1953, art. 30, è fondato. Dopo aver dato conto del valore accertato dal CTU in base al criterio legale applicabile nella specie (trattandosi di un intervento disciplinato dalla L. n. 166 del 2002, art. 27, comma 5) la Corte territoriale lo ha modificato, rapportandolo a quello desumibile dalle prodotte dichiarazioni ICI, in espressa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 7. Tale norma è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla Corte Cost. con la sentenza n. 338 del 2011 (in via derivata dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale di quella di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, n. 504, art. 16, comma 1, di cui riproduceva il contenuto), sicchè la stessa, a norma della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, non poteva essere applicata già dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, irrilevante essendo che, nel caso, la modifica dell’indennità era a favore degli espropriati. Tale conclusione non muta all’esito dell’esame della memoria depositata nell’interesse dei G., in quanto l’assunto secondo cui l’indennità determinata dalla Corte territoriale, ancorchè superiore a quella determinata nella consulenza tecnica d’ufficio, si baserebbe, in ogni caso, sul valore di mercato del bene, non trova riscontro nella decisione impugnata, nella quale, premessa la congruità della stima del CTU, ne è stato elevato l’ammontare in applicazione del “meccanismo correttivo” da utilizzare “qualora il valore dichiarato dall’espropriato ai fini dell’ICI risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato”, ragion per cui deve confermarsi la fondatezza del motivo che censura una stima essenzialmente fondata sul valore dichiarato ai fini ICI, id est in base ad un parametro che, indipendentemente dall’evidenziata abrogazione della norma sopra citata, consentirebbe di determinare l’indennità in misura superiore al valore di mercato del bene (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 15045 del 2013).

3. L’ordinanza va cassata, restando assorbito il secondo motivo ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, provvederà, anche, in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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