Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18163 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 05/09/2011), n.18163
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.D.C. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso
l’avvocato SANTONOCITO MARCO VALERIO, rappresentati e difesi dagli
avvocati GIUFFRIDA MASSIMO, DENARO ANTONIO, giusta procura speciale
per Notaio SALVATORE FRONTERRE in NEW YORK – Apostille n.l0625950a
del 30.9.08;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA depositato il
09/07/2008; n. 233/07 R.G. non GNT;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso alla Corte d’appello di Messina del giugno 2007, M. D.C., + ALTRI OMESSI proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile per risarcimento danni da omicidio colposo del loro dante causa, giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catania nel novembre 1991, definito in primo grado con sentenza depositata nel giugno 2001, ed in secondo grado con sentenza del marzo 2004, impugnata per cassazione nel 2005.
La Corte d’appello, con decreto depositato il 9 luglio 2008, ritenuta la durata irragionevole complessiva di otto anni, liquidava per danno non patrimoniale l’indennizzo di Euro 8.000,00 per ciascuno dei ricorrenti. Questi ultimi hanno proposto, avverso tale decreto, ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero della Giustizia il 22 settembre 2009, formulando quattro motivi, cui resiste il Ministero con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
E’ fondata l’eccezione, sollevata dal resistente, di inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2. Il decreto della Corte d’appello di Messina oggetto di impugnazione è stato notificato dai ricorrenti al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Distrettuale di Messina, in data 6 settembre 2008: ciò risulta dalla copia notificata del provvedimento, inserita nel controricorso quale sua parte integrante senza che, nella memoria depositata ex art.378 c.p.c, i ricorrenti abbiano controdedotto alcunchè. Il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data del 6 settembre 2008, era dunque ampiamente decorso al momento in cui è stato notificato il ricorso per cassazione. La declaratoria di inammissibilità ne deriva di necessità.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011