Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18163 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010), n.18163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAGLIARI

40, presso lo studio dell’avvocato RUSCITTI RITA, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVAGGIO GIOVANNI con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.C. E M.C., eredi della madre Sig.ra

L.G. (deceduta) elettivamente domiciliate in Roma,

PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentate e difese dall’Avvocato GUAGENTI ANTONIO con studio in

92024 CANICATTI’ (AG) Viale della Vittoria, 34 con delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 469/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Seconda Sezione Civile, depositata il 05/05/2005; R.G.N.1105/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità

per tardività.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 27 ottobre 2001 L.G. intimava a M.G. licenza per finita locazione citandolo dinanzi al Tribunale di Agrigento per la convalida deducendo che la locazione dell’immobile ad uso pasticceria, con contratto del (OMISSIS), rinnovatosi alla prima scadenza fino al 28 febbraio 2002, era stata disdettata il 19 gennaio 2001. All’udienza di prima comparizione si costituiva M.V. quale subentrante nel godimento dell’immobile che si opponeva alla convalida per non aver ricevuto formale disdetta, mentre M.G. restava contumace.

Il Giudice ordinava il rilascio provvisorio ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ. a M.G., nella qualità di rappresentante legale della Weekend di La Torre Vincenzo & Messina Gaspare s.d.f., nonchè alla s.n.c. Weekend dei fratelli Messina di Messina Vincenzo avendo accertato che fino al settembre 2001 i canoni erano stati pagati da M.G. personalmente; che non vi era prova della comunicazione alla locatrice nè della trasformazione societaria nè della cessione dell’azienda; che la sede legale delle due società non coincideva.

Con sentenza del giugno 2002 il Tribunale, dichiarata la contumacia di M.G. e respinte le eccezioni di invalidità del mandato alle liti per pretesa mancanza del conferimento della facoltà di transigere e conciliare e dell’atto di intimazione per la convalida per pretesa mancanza di indicazione della scadenza del contratto e dell’avvertimento di cui all’art. 660 c.p.c., e ribadita la mancanza di prova della comunicazione della trasformazione dell’originaria società di fatto in s.n.c. nonchè della cessione dell’azienda, ritenute la validità della disdetta a M. G. nella qualità di amministratore della società di fatto Weekend di La Torre Vincenzo & Messina Gaspare, locatrice dell’immobile, avuto riguardo all’art. 2266 c.c. dichiarava la cessazione del contratto per finita locazione al 28 febbraio 2002 ordinando il rilascio immediato dell’immobile sia a M. G., nella qualità, sia alla società Weekend dei fratelli Messina s.n.c. di V.M..

Con sentenza del 5 maggio 2005 la Corte di merito di Palermo respingeva l’appello sulle seguenti considerazioni: 1) la procura conferita dall’attore al difensore era valida anche se non conteneva la previsione della facoltà di conciliare o transigere la controversia, non essendo un requisito prescritto dall’art. 83 c.p.c.; 2) l’atto di intimazione di sfratto conteneva l’esatta indicazione della scadenza del contratto e la data di rilascio, ad essa successiva, nonchè l’avvertimento di cui all’art. 660 c.p.c., comma 3; 3) la disdetta intimata a M.G., socio della società di fatto con cui era intervenuto il contratto, era valida essendo a tal fine la persona fisica coincidente con il socio, a cui, nella società di fatto, è demandata l’amministrazione di essa; 4) dagli atti non risultava la trasformazione dell’originaria società Weekend di L.T.V. e M.G. nella società in n. c. Weekend dei fratelli Messina perchè quest’ultima si era costituita dopo lo scioglimento di quella di fatto e con la partecipazione del 90% della quota di M.G., rimasto titolare della ditta individuale, e quindi le due società erano distinte, ancorchè di entrambe fosse socio M.G., cedente l’azienda, in relazione alla quale però la cessione della locazione non era opponibile al locatore per mancanza di prova della comunicazione, non potendo a tal fine valere nè l’iscrizione nella Camera di commercio della società s.n.c. cessionaria, nè l’insegna apposta sul locale; 5) perciò la disdetta validamente era stata comunicata a M.G., amministratore e socio della s.d.f.

e quindi in relazione ai poteri del medesimo ai sensi degli artt. 2257 c.c. e art. 2266 c.c. senza che G.V., subentrante, potesse lamentare la violazione dei suoi diritti, mentre, essendo intervenuto in giudizio, legittimamente il rilascio è stato ordinato anche nei suoi confronti nella qualità di rappresentante legale della società effettiva detentrice dell’immobile.

Ricorrono per cassazione G. e M.V., cui resistono C. e C.M.C. nella qualità di eredi di L.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Va pregiudizialmente respinto il rilievo formulato dal P.G. di tardività del ricorso notificato il 5 maggio 2006 avverso la sentenza depositata il 5 maggio 2005.

Ed infatti risulta dagli atti che il difensore della locatrice L.G. ha chiesto all’ufficiale giudiziario di notificare la sentenza di appello in forma esecutiva a M. V., in proprio e nella qualità di rappresentante legale della s.n.c. Weekend dei fratelli di Messina Vincenzo e &., e a M. G., e per entrambi al loro procuratore costituito avv. Salvaggio Giovanni nel suo studio in Canicattì, per ogni loro legale conoscenza ed effetto di legge, e che quest’ ultimo in data 26 maggio 2005 ha ricevuto in mani proprie la sentenza per M.V., in proprio e nella qualità.

Pertanto, palese che la notifica della sentenza in forma esecutiva è indirizzata alle controparti personalmente ai fini e per gli effetti dell’art. 479 cod. proc. civ., poichè all’atto della costituzione in giudizio in appello per M.V., nella predetta qualità, e per M.G., il loro difensore avv. Salvaggio ha eletto domicilio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 in Palermo, presso lo studio legale dell’avv. Diego Ferraro, la notifica dal medesimo ricevuta è inidonea al passaggio in giudicato della sentenza di appello anche nei confronti di M.V. dovendo invece esser effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, al domicilio eletto dal difensore ai sensi del precitato R.D. n. 37 del 1934, art. 82 (Cass. S.U. 20845/2007, 7196 e 8071/2009).

1.1 – Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 105”.

Erroneamente la Corte ha ritenuto non legittimato all’intervento in giudizio M.V. benchè la locataria, abitando di fronte alla pasticceria su cui era apposta l’insegna “fratelli Messina”, fosse consapevole che il contratto era continuato con la società di cui egli era rappresentante legale, avendo altresì accettato il canone da costui.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la Corte di merito si è conformata al principio secondo il quale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 la cessione del contratto di locazione di immobile destinato ad attività di impresa, che avvenga con la cessione contestuale dell’azienda del conduttore, non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purchè idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l’efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non è opponibile al locatore sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni), sicchè la conoscenza “aliunde” della cessione da parte del locatore, in mancanza di prova della sua accettazione – il cui accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, nè nella specie risulta che la prova indiziaria desumibile dall’accettazione del canone da parte del cessionario, nella qualità e dopo il settembre 2001, data accertata per il pagamento da parte di M.G., sia stata tempestivamente allegata e dedotta nel giudizio di primo grado – non rileva.

2.- Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione dell’art. 83 c.p.c. per nullità della procura priva dei requisiti previsti dalla L. n. 141 del 1997 – facoltà di transigere e conciliare – e non essendo speciale.

Il motivo è infondato.

2.1 – Recita l’art. 83 c.p.c., comma 2: “La procura alle liti può esser generale o speciale”, e mentre la prima è destinata a valere per tutti i giudizi, la seconda è prescritta soltanto per determinati giudizi – artt. 365, 398 – o atti – 221, 306 cod. proc. civ.- ai quali non appartiene nè la licenza di sfratto per finita locazione nè la fase sommaria del procedimento che con essa viene instaurata.

2.2 – Quanto poi al conferimento al difensore anche del potere di conciliare o transigere la controversia è una scelta rimessa alla discrezionalità della parte (art. 84 c.p.c., comma 2).

Pertanto la censura va respinta.

3.- Con il terzo motivo deducono: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione degli artt. 660 e 163 c.p.c. per mancata indicazione della formalità di cui all’art. 660 c.p.c. e per mancata indicazione del petitum”.

Nella premessa dell’atto introduttivo si faceva riferimento al contratto di locazione del 1990 e alle scadenze di esso, mentre nell’intimazione non era indicata nessuna data di rilascio e perciò la domanda era nulla per indeterminatezza del petitum, mentre nelle premesse la scadenza indicata – 28 febbraio 2001 – era erronea perchè se mai era il 1 marzo 2002 ed inoltre l’atto non conteneva l’avvertimento di cui all’art. 660 c.p.c., comma 3.

Il motivo è infondato.

Correttamente infatti i giudici di merito hanno evidenziato che nelle premesse dell’atto di citazione per la convalida è esattamente indicata la scadenza del secondo rinnovo – 28 febbraio 2002 – e nella conclusione è contenuto “l’avvertimento che non comparendo e comunque, in assenza di opposizione, si procederà alla convalida della licenza”.

4.- Con il quarto motivo deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 28.

La comunicazione della disdetta è stata inviata a M.G. in proprio e non nella qualità di socio della s.n.c. e altrettanto doveva esser comunicata a L.T.V., contitolare della s.d.f. e a M.V., legale rappresentante della s.n.c. subentrante, circostanza nota alla locataria per le ragioni esposte al motivo n. 1.

Il motivo, per la parte non assorbita dalle ragioni esposte nel rigetto del precedente motivo, è inammissibile.

Ed infatti il giudice di primo grado, come riassunto in narrativa, ha evidenziato le ragioni per le quali ha respinto questa eccezione sì che M.G. aveva l’onere, in appello, di contrapporre ad esse argomentate ragioni giuridiche e non limitarsi a reiterare la doglianza formulata in primo grado perchè il giudizio di appello – che non è un “novum iudicium” – esige la specificità dei motivi e cioè che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 4068/2009).

5.- Con il quinto motivo deducono: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, mancanza o insufficienza della motivazione”.

La sentenza di appello non ha motivato sulla mancanza di disdetta a M.V., contitolare del rapporto, da cui la locatrice aveva accettato il pagamento dei vaglia postale riconoscendolo in tal modo conduttore e tale prova spettava alla locatrice essendo condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. Inoltre la locatrice non aveva chiesto tempestivamente la risoluzione del contratto che perciò non poteva esser pronunciata.

Il motivo, per la parte non assorbita dal rigetto dei motivi che precedono, è infondato.

Come emerge dalla narrativa infatti i giudici di merito hanno accertato che la disdetta è stata inviata il 19 gennaio 2001 e quindi oltre un anno prima della scadenza del contratto, ed in relazione ad essa è stato ordinato il rilascio dell’immobile in accoglimento della domanda attorea, e quindi non sussiste nessun vizio di ultrapetizione o di accoglimento di domanda tardiva.

6.- Concludendo il ricorso va respinto.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA