Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18163 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n.26988/2017 proposto da:

J.B.K., elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione

Clodia 88 presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Arilli rappresentato

e difeso dall’Avv.to Carla Pennetta con studio in Perugia giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n.379/2017 emessa dalla Corte di Appello di

Perugia in data 25/5/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/2/2019 dal consigliere Dott. MARINA MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Perugia con sentenza in data 25/5/2017, ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in data 29/11/20176 che a sua volta rigettava le istanze avanzate da J.B.K. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto dello status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia di essere fuggito dal proprio paese in quanto svolgeva la professione di giornalista free lance per un giornale on line con sede nel Regno Unite sul quale pubblicava articoli antigovernativi e sulla violazione dei diritti umani fondamentali in (OMISSIS). Per questo era stato arrestato dalla polizia e sottoposto a tortura tanto che lo zio per farlo liberare aveva dovuto cedere in cambio alcuni terreni di famiglia. Così non appena era stato liberato, in attesa del giudizio definitivo, era scappato.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte ha ritenuto che il racconto del ricorrente fosse scarsamente credibile e non sussistenti i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato violando il principio di cooperazione officiosa nell’accertamento dei fatti.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Giudice Territoriale ha del tutto omesso di pronunciare su un motivo di gravame e cioè in ordine alla domanda tesa al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale avanzata in via subordinata dal ricorrente.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione della sentenza ARSLAN della Corte di Giustizia Europea e dell’art. 2 par. 1 Direttiva 115 del 2008 relativa al rimpatrio di cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente avvinti.

In ordine alla censura relativa alla mancata concessione dello status di rifugiato, occorre premettere che il requisito della forma maggiore di protezione, costituita dallo status di rifugiato, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita; sicchè la situazione socio-politica o normativa del paese di provenienza in tanto è rilevante, ai fini del riconoscimento dello status, in quanto si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale sia personalmente esposto al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (cfr. Cass. n. 10177 del 2011, e sulla personalizzazione del rischio, Cass. n. 14157 del 2016, e n. 6503 del 2014, che ne pone in evidenza il maggior grado rispetto alla protezione sussidiaria). La Corte territoriale ha correttamente escluso che i fatti narrati dal ricorrente siano sussumibili nella categoria degli atti di persecuzione contemplati dalla norma.

In ordine al giudizio di non credibilità, premesso che la sentenza impugnata riporta le dichiarazioni del ricorrente ed in particolare ritiene poco credibile, incoerente e priva di riscontro la versione dei fatti proprio alla luce delle dichiarazioni rese, occorre osservare che i motivi di ricorso contengono tutta una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento. Il giudizio negativo sulla credibilità del richiedente risulta assunto dalla Corte d’appello in maniera del tutto conforme ai parametri ai quali l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma nella specie, la censura piuttosto che indicare il fatto oggetto di discussione il cui esame è stato omesso, si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

La censura riferita alla mancata cooperazione istruttoria officiosa circa la personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita, è infondata, dovendo darsi seguito alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018) secondo cui la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).”.

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – il giudice anche avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ha escluso con accertamento insindacabile l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente.

In riferimento alla disposizione dell’art. 10 Cost., questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente attuato regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, e consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. (Cass. 10686 del 2012; n. 16362 del 2016).

In particolare con riferimento al quinto motivo di ricorso è vero che (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24415 del 30/11/2015)” In materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso.” Tuttavia nella fattispecie non essendo stato emesso medio tempore alcun ordine di espulsione e stante il definitivo passaggio in giudicato della pronuncia a seguito del rigetto del ricorso da parte di questa Suprema Corte viene meno l’interesse alla censura.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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