Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18162 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3113-2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati ALESSANDRO ROCCO e MAURIZIO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

A.S.U.R. MARCHE – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – P.I. (OMISSIS),

in persona del Direttore Generale e legale rapp esentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87 presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARISA BARATTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’ing. R.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 643/2015 emessa dalla Corte d’appello di Ancona, depositata il 9 giugno 2015, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dal medesimo avverso la sentenza n. 1034/2014 resa dal Tribunale di Ancona, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dalla Azienda Sanitaria Unica Regionale di Ancona nei confronti del decreto ingiuntivo che intimava all’Azienda il pagamento della somma di Euro 25.822,94, oltre accessori di legge, al R., per prestazioni professionali espletate da quest’ultimo a favore dell’ente;

la Azienda Sanitaria Unica Regionale ha replicato con controricorso;

ritenuto che:

il primo motivo di ricorso sia infondato, atteso che il contratto d’opera professionale con la p.a., ancorchè quest’ultima agisca “iure privatorum”, deve rivestire, il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ex artt. 16 e 17, la forma scritta “ad substantiam”, sicchè esso deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi (cfr., ex plurimis, Cass. 20/03/2014, n. 6555; Cass. 04/11/2013, n. 24679; Cass. 06/07/2007, n.1 5296), e tale principio si applica anche alle Aziende Sanitarie Locali (Cass. 24640), laddove, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che tale contratto formale non sussiste agli atti;

il secondo motivo sia infondato, considerato che nell’azione di arricchimento senza causa nei confronti della p.a., sebbene il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisca requisito dell’azione di indebito arricchimento, il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. è pur sempre gravato dall’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento (Cass. Sez. U. 26/05/2015, n. 10798), prova che, nella specie, la Corte d’appello – con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede ha accertato non essere stata fornita in giudizio dal R.;

il terzo motivo sia infondato, essendo il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, collegato esclusivamente al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. 113/05/2014, n. 10306; Cass. 14/03/2014, n. 5955), e – nella specie – l’appello del R. è stato rigettato integralmente;

pertanto, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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