Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18162 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 05/09/2011), n.18162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.L. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE
PIETRA PAPA 185, presso l’avvocato DONATI SIMONA, rappresentati e
difesi dall’avvocato NOCELLA MARCO, giusta procure in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
e da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.D., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
21/07/2008; nn. 55429, 55430, 55431, 55432, 55433, 55434, 55435,
55436, 55437, 55439, 55440, 55441/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
principale; rigetto dell’incidentale.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto depositato il 21 luglio 2008 , la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dei separati ricorsi, quindi riuniti, proposti da A.L., + ALTRI OMESSI ha liquidato in favore di ciascuno di essi la somma di Euro 7.200,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata, stimata in tre anni, della procedura fallimentare aperta nei confronti della società Cartotecnica Santa Lucia, nel cui ambito avevano chiesto autonomamente ed ottenuto, con decreto del giudice delegato del 9.11.90, l’ammissione allo stato passivo di credito per spettanze lavorative, riscosso in data 31.3.2006. Avverso questo decreto i suddetti istanti hanno proposto ricorso per Cassazione in base a quattro motivi.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con controricorso contenente ricorso incidentale. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
I ricorsi, proposti avverso lo stesso decreto, vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par 1 della Convenzione EDU e lamenta inadeguata liquidazione del danno non patrimoniale, non parametrato allo standard europeo, pur vincolante.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione riferito al medesimo passaggio logico.
Il terzo motivo deduce errata attribuzione degli interessi legali dalla data del decreto.
Il quarto motivo riproduce la nota spese, per rilevarne la palese disapplicazione da parte della Corte di merito.
Il primo motivo non espone, all’esito della sua illustrazione, il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. teso all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso. Il secondo motivo non illustra la sintesi conclusiva illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione secondo quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c…
I restanti motivi, neppure argomentati, difettano anch’essi dei suddetti requisiti.
Ne discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo. L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Compensa per l’intero le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011