Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18161 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18161 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
MORA Davide (MRO DVD 44R16 C826H), rappresentato e difeso, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Giuseppe
Giulio Romeo, presso lo studio del quale in Roma, via G. Zanardelli n. 36, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente contro
LUNATO Luciano (LNT LCN 31M08 16930), LUNATO Tullio (LNT TLL
38A11 I693R), LONATO Francesco (LNT FNC 69M07 C621G), SIVORI
Graziella (SVR GZL 38M49 C302X), LONATO Davide (LNT DVD 46B06
I693M), LONATO Mario (LNT MRA 51A18 I693V), LUNATO Franca (LNT
FNC 41D42 C621J), LONATO Francesco (LNT FNC 65M69 C621M), rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso,
dagli Avvocati Andrea D’Angelo e Luca Vianello, elettivamente

Data pubblicazione: 26/07/2013

domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio
del secondo;
– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di con-

siglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti gli Avvocati Giuseppe Giulio Romeo e Luca Vianello;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene-

rale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che l’Avvocato Davide Mora propone ricorso per la

cassazione della sentenza n. 423 del 20 settembre 2011 della
Corte d’Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di
primo grado n. 372 resa dal Tribunale di Chiavari, depositata
in data 5 luglio 2006, contro i Sig.ri Lunato Luciano ed altri;
che l’Avvocato Mora citava in giudizio i Sig.ri Lunato Luciano ed altri, per ottenere l’annullamento della scheda testamentaria della Sig.ra Leoncini Giuseppina, assumendo che
fosse mancante l’indicazione di luogo e la data, nonché l’annullamento della parte aggiuntiva della scheda medesima contenente luogo e data e l’indicazione dei nominativi degli eredi

423/2011, depositata in data 22 aprile 2011.

istituiti, poiché la data ivi indicata era impossibile (M2112-1990″);
che il ricorso dell’Avv. Mora, soccombente in entrambi i
gradi di giudizio, si fonda su un unico motivo, con il quale

606 cod. civ. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte
d’Appello disatteso la puntuali argomentazioni sostenute
nell’atto di gravame;
che resistono con controricorso Lunato Luciano e gli altri
intimati, chiedendo il rigetto del ricorso principale in quanto inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato,
con conferma della sentenza di primo grado;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:
«[

] Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si è limitato a riproporre a questa Corte le
censure che già aveva sollevato in sede di gravame, senza indicare in maniera precisa i vizi della sentenza della Corte
d’Appello, limitandosi a lamentare il mancato accoglimento

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lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 602 e

delle proprie istanze. Il ricorso è, conseguentemente, inammissibile, risultando violato il principio di specificità dei
motivi (sulla necessità di una precisa e puntuale indicazione
dei motivi e degli atti sui quali il ricorso si fonda, cfr.,

Il ricorso è inammissibile altresì perché il ricorrente, riproponendo sostanzialmente le medesime richieste che proponeva
in appello, non indica alcun vizio nella motivazione della
sentenza di secondo grado, ma chiede a questa Corte di diversamente valutare (evidentemente in modo conforme alla propria
ricostruzione) alcuni documenti, dei quali non viene riprodotto il contenuto rilevante, né viene indicato il momento delle
produzioni.
Il ricorrente richiede una nuova valutazione degli elementi di
prova e dell’apprezzamento dei fatti: elementi, questi “che
attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento” (Cass.
n. 7394 del 2010).
Per tali motivi, si ritiene sussista il presupposto di cui all’art. 375, n. 1, cod. proc. civ., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380
proc. civ., in quanto il ricorso appare inammissibile»;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;

bis cod.

tra le altre, S.U., n. 23019 del 2007).

che il Collegio non ritiene sussistenti le condizioni di
evidenza decisoria che giustificano la trattazione del ricorso
in camera di consiglio;
che la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per consen-

zione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone la trattazione della causa, che rinvia a
nuovo ruolo, alla pubblica udienza presso la Seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 18
giugno 2013.

tirne la trattazione in pubblica udienza presso la Seconda se-

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