Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18161 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6401-2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA BELLEI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO FIORE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. Cron. 96/2015 del TRIBUNALE di NOLA, depositato

il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto, depositato il 3 febbraio 2015, con il quale il Tribunale di Nola non aveva ammesso nello stato passivo del (OMISSIS) s.p.a., il credito vantato dall’istituto di credito nei confronti della società, per l’importo di Euro 221.857,89, a titolo di capitale residuo ed interessi relativi al contratto di finanziamento in data (OMISSIS);

l’intimata procedura non si è costituita nel presente giudizio;

considerato che:

il credito suindicato era stato escluso dallo stato passivo, poichè,pur essendo il contratto munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non risultava provata l’effettiva erogazione della somma che ne costituiva oggetto;

ritenuto che:

la prova di tale erogazione non possa desumersi dal decreto ingiuntivo emesso dei confronti del fideiussore della società fallita, in quanto dall’impugnato decreto L.Fall., ex art. 99, risulta che il provvedimento monitorio non era stato reso esecutivo prima del fallimento, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ai fini dell’opponibilità alla procedura (Cass. 27/01/2014, n. 1650; Cass. 31/01/2014, n. 2112), nè dall’inclusione del credito del MPS tra i crediti chirografari ammessi al voto, nella precedente procedura di concordato preventivo, atteso che i provvedimenti adottati dal giudice delegato, in sede di discussione del concordato preventivo, riguardo alla sussistenza ed al rango dei vari crediti hanno la sola funzione di stabilire se ed in quali limiti spetti il diritto di voto ai fini dell’approvazione del concordato stesso, sicchè essi non pregiudicano le pronunce definitive, in sede di accertamento del passivo fallimentare, sull’esistenza dei crediti medesimi (Cass. 20/04/2016, n. 7972);

la prova dell’erogazione della somma mutuata non possa desumersi neppure dall’estratto conto certificato D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ex art. 50, che in caso di contestazione non costituisce di per sè prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 03/05/2011, n. 9695), o dalla quietanza contenuta nell’art. 3 del contratto di finanziamento, avente data certa anteriore al fallimento, considerato che, in tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacchè solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili – anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo – può trarsi la prova del pagamento indicato nell’atto (Cass. 09/07/2005, n. 14481; Cass. 13/05/2009, n. 11144);

peraltro, nel giudizio promosso nei confronti del curatore del fallimento la suddetta quietanza non abbia l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Cass. 08/10/2014, n. 21258);

di conseguenza il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della procedura fallimentare.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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