Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18161 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 15/09/2016), n.18161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15037/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DE BENEDEITIS giusta

procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9242/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/11/2014, depositata i103/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Francesco De Benedittis difensore della

controricorrente che prende atto della rinuncia e chiede la condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., prendendo atto che l’INPS, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, avendo già munito di procura speciale il proprio difensore, ha rinunciato al ricorso e che, tuttavia, alla rinuncia non è seguita l’adesione della controparte.

2. Pertanto, deve dichiararsi estinto il giudizio, con condanna della parte ricorrente alle relative spese, liquidate come in dispositivo, per l’attività difensiva svolta dalla parte intimata, con distrazione in favore dell’avvocato Francesco De Benedittis dichiaratosi antistatario.

3. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (v., ex multis, Cass. sez. 6, ord. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v., fra le tante, Cass. sez. 6, ord. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del quindici per cento, con distrazione in favore dell’avvocato Francesco De Benedittis dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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