Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18161 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 05/09/2011), n.18161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 7 6, presso l’avvocato
BECCACECI GAIA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDI
RICCARDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il
10/07/2008; n. 41/08 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;
assorbimento degli altri motivi.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto depositato il 10 luglio 2008 la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui S. B. aveva chiesto liquidarsi a suo favore l’equa riparazione, in relazione all’irragionevole durata di un processo civile per risarcimento danni introdotto innanzi al giudice di pace di Ancona con ricorso del 14 maggio 1997 e definito con sentenza della Cassazione del 24 maggio 2007. Alla data del 6 febbraio 2008 in cui il ricorso era stato depositato era già spirato il termine semestrale posto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.
Avverso questo decreto B.S. ha proposto ricorso per Cassazione in base a cinque motivi. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri. Il primo e terzo motivo denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e dell’art. 45 par. 1 della Convenzione EDU. Il secondo e quarto motivo denunciano vizio di motivazione.
Le censure, seppur nei diversi profili prospettati, investono l’individuazione del dies a quo del computo del termine semestrale, che, erroneamente individuato dalla Corte di merito, si assume debba decorrere dalla data in cui la sentenza della cassazione venne pubblicata. Il primo gruppo di motivi non espone, all’esito della loro illustrazione, il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. teso all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso concreto.
Gli altri due motivi non illustrano la sintesi conclusiva illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione secondo quanto disposto dal citato art. 366 bis c.p.c. Il quinto motivo, con cui si censura l’imputazione dei ritardi riscontrati al comportamento delle parti, resta travolto. Ne discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso senza farsi luogo al governo delle spese stante l’assenza d’attività difensiva dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011