Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18160 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 17/02/2017, dep.21/07/2017), n. 18160
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2147-2016 proposto da:
D.N.L., anche nella qualità di legale rappresentante della
DINAUTO SAS di D.N.L. C., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCANTONIO PAPA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
BOSANO-JOLY;
– ricorrente –
contro
D.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6894/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata l’/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che:
il Consigliere relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la: “Inammissibilità del ricorso per violazione del criterio dell’autosufficienza, essendo stato confezionato mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa”.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Diritto
RITENUTO IN FATTO
che:
D.N.L., con ricorso del 11 dicembre 2015, ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 6894 del 2014, con la quale la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello principale e confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di D.N.L. in proprio e quale legale rappresentante della società Dinauto sas di L.D.N. & C., della Dinautica S.r.l. e della Amerco S.r.l. diretta a sentire pronunciare sentenza costitutiva di trasferimento degli immobili promessi in vendita da D.N. rederico e di cui avevano pagato il prezzo.
Il Collegio rileva che:
1.= la costituzione con controricorso di D.N.F. ha sanato, per raggiungimento dello scopo, il vizio della notifica del ricorso in cassazione, effettuata nel domicilio eletto del procuratore nominato nel giudizio di primo grado, anzichè nel domicilio eletto del procuratore nominato nel giudizio d’appello, poichè si tratta di un’ipotesi di nullità e non di radicale inesistenza (cfr. Cass. SU 20.07.2016, n. 14916);
2.= Il ricorso per cassazione è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, essendo stato confezionato, riproducendo i motivi di appello senza aggiungere alcunchè, e, soprattutto mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa (vedi la riproduzione di parti integrali dell’atto di appello, cui seguono giustapposizioni con mere proposizioni di collegamento), il che rende incomprensibile il mezzo processuale, perchè privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi, quelli rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass. 30.10.2015, n. 22185; Cass. 24.07.2013, n. 18020).
Pertanto, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5. 200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017