Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18160 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 01/09/2020), n.18160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18632-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 379/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 27/1/2016, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha dichiarato il diritto di R.G., dipendente del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’indennità di vacanza contrattuale, in relazione al biennio 2002 – 2003 per effetto del mancato tempestivo rinnovo del CCNL comparto scuola, scaduto il 31/12/2001;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

occorre preliminarmente verificare il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata dal MIUR a mezzo del servizio postale;

secondo quanto emerge sia dalla intestazione sia dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata, il R. è rimasto contumace nel giudizio di appello;

la notificazione è stata eseguita all’appellato “presso lo studio degli avvocati V.E. e G.L. in (OMISSIS)”, difensori del R. nel giudizio di primo grado;

non risultano altre notificazioni;

a tal fine va richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui la notificazione di un ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, qualora sia fatta presso il domicilio eletto dal suo difensore in primo grado, non è inesistente, ma nulla (Cass. 20/10/2006, n. 22529; Cass. 18/06/2008, n. 16578; v. pure Cass. 13/12/2018, n. 32374), con la conseguenza che essa può essere sanata con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorchè dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 19.7.2005, n. 15190; Cass.11.8.2004, n. 15530; Cass.);

in applicazione di tale principio, con ordinanza interlocutoria n. 10995 del 18/4/2019, questa Corte ha assegnato al Ministero un termine per rinnovare la notificazione;

tale onere non è stato adempiuto dal Ministero, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, nonostante la pronunzia di inammissibilità della impugnazione, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, atteso che questa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

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