Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1816 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14462-2018 proposto da:

B.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MIRAGLIA;

– ricorrente –

contro

H.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 667/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi B.A.F. e H.D., dalla cui unione era nata la figlia M., ancora minore, che ha affidato al servizio sociale del Comune di Milano, con collocazione presso la madre, prevedendo incontri protetti tra la bambina, affetta da disturbo autistico, ed il padre, a cui carico ha posto il contributo di Euro 1000,00, ed ha rigettato le contrapposte domande di addebito. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7.2.2018, ha ridotto in Euro 800,00, l’assegno dovuto dal padre ed ha, nel resto confermato la decisione di prime cure. B.A.F. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, H.D. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce: omesso esame circa il fatto decisivo relativo alla ripresa degli incontri tra esso ricorrente e la figlia, interrotti nel 2016. In relazione al rapporto padre-figlia, afferma il ricorrente, la Corte territoriale si era limitata, nel dispositivo, a confermare la decisione di primo grado, e, in motivazione, a far leva su “vecchi rapporti degli assistenti sociali” che lo accusavano non già di essere “un pessimo padre ed uomo”, ma di esser arrogante e maleducato con gli stessi operatori. I rapporti con la bambina, prosegue il ricorrente, sono in realtà da addebitarsi alla madre, che, tramite i servizi territoriali, ha raggiunto lo scopo di alienargli la figlia.

2. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha approfonditamente valutato (da pag. 13 a pag. 26 della sentenza) la questione dell’affidamento e del collocamento della bambina nonchè del regime degli incontri tra la stessa ed il ricorrente, dando conto delle conclusioni dei consulenti nominati, delle relazioni dei servizi, e dell’atteggiamento della minore rispetto agli incontri col padre (pag. 23 ultimi due periodi), ritenuto genuinamente oppositivo, e non il frutto di manipolazioni materne. La sentenza ha concluso per il rigetto del motivo d’appello svolto al riguardo dal padre – da cui la statuizione di “conferma” contenuta nel dispositivo, evidenziando pure la posizione di chiusura dell’odierno ricorrente “ad ogni proposta di recupero di un sereno rapporto con la figlia”. A tale stregua, risulta evidente come non sia ravvisabile l’omissione di esame alcun fatto, e come la critica sia rivolta al merito delle conclusioni cui è pervenuto il giudice milanese; in altri termini, essa tende ad un riesame del merito.

3. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 143 e 151 c.c., per avere la Corte negato l’addebito della separazione alla H., nonostante fosse rimasto accertato l’adulterio della stessa in costanza di convivenza e nonostante il concepimento di un figlio con il suo amante.

4. Anche questo motivo è inammissibile.

Secondo consolidata giurisprudenza, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, quando, tuttavia, non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).

5. Tali principi risultano osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali e le conclusioni assunte nelle due CTU acquisite, ha affermato che la separazione non è stata determinata dall’adulterio di lei, che era intervenuto dopo che l’unione tra i coniugi, fondata su basi fragili e connotata dall’assenza del benchè minimo scambio affettivo, era venuta meno con la nascita della bambina ed i problemi di salute della stessa.

Le censure del ricorrente, volte ad affermare il nesso eziologico tra il tradimento e la crisi del rapporto coniugale, sotto le mentite spoglie di denunce di violazione di legge attingono, quindi, inammissibilmente, al merito.

6. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il (Ndr: testo originale non comprensibile) doppio del contributo previsto per il ricorso, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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