Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1816 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1816 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 802-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FABBIANI VINCENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6155/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 6.12.2010, depositata il 3/01/2011;

M52

Data pubblicazione: 28/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta ai
motivi del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con ricorso al Tribunale di Lucera, Vincenzo Fabbiani, operaio
agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps, chiedendo
venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione per l’anno 1999; il ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Istituto
sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che tale trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi
del D. Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento
denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto
spettante e quanto percepito.
La domanda è stata accolta integralmente dal giudice di primo grado,
la cui decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari con
sentenza depositata il 3 gennaio 2011.
Avverso detta sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione —
notificato in data 21 dicembre 2011 -, con tre motivi.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3,
del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni,
chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno il
Ric. 2012 n. 00802 sez. ML – ud. 21-11-2013
-2-

VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione
giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola.
Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando
violazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n.

florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del
d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96,
nonché in relazione agli artt. 1362 e SS., 2120 cod. civ. ed all’art. 4,
commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di
TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva
natura di retribuzione differita.
Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n.
12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui la
decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come
interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della
prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo
l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non
sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale.
L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima
delle integrazioni apportate dall’art. 38 del d. 1. n. 98 del 2011, al caso
di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
Ric. 2012 n. 00802 sez. ML – ud. 21-11-2013
-3-

111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e

parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata
recentemente ribadita da numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex
plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass. n. 7071/2012,
Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per
discostarsi da tale indirizzo.

di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011
e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente
principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente
sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da
porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del
D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di
fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto
principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della
indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in
legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
quella indicata dalle patti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.
L’interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo
avallata dal legislatore, il quale, con Part. 18 comma 18 del DL n.
98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del
Ric. 2012 n. 00802 sez. ML – ud. 21-11-2013
-4-

Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente fondati, alla stregua

d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006
n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine

Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto dei dubbi interpretativi che hanno richiesto anche
l’intervento chiarificatore del legislatore, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nella base
di calcolo dell’indennità di disoccupazione per il settore agricoltura.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013
Presidente

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA