Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1816 del 24/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.24/01/2017), n. 1816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9442-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, Cf. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 70/18/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, emesso il
06/12/2012 e depositata il 28/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di B.R. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 70/18/2013, depositata in data 28/03/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego dell’istanza del contribuente (esercente la professione di medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2000 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’. Agenzia delle Entrare, hanno sostenuto che restavano valide le valutazioni e motivazioni già espresse dai giudici di primo grado..A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 3, lett. c), non avendo i giudici di appello dato il giusto rilievo alle significative spese di gestione sostenute dal contribuente negli anni in contestazione, anche per spese da lavoro dipendente come evidenziato dallo stesso quadro RE, delle dichiarazioni dei redditi predisposto dallo stesso contribuente per gli anni suddetti.
2. La censura è fondata nei sensi cui appresso. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con n:guardo al presupposto il dell’IRAP il requissito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Nella specie, la ricorrente incentra i motivi proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dai dipendenti. La decisione della C.T.R. non è conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata, in ogni caso, la non assoggettabilità ad IRAP dell’attività professionale, senza valutare la rilevanza delle spese per lavoro dipendente, verificando se effettivamente, nella specie, si fosse o meno nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 214 dicembre 2017