Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1816 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 20/01/2022), n.1816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20451-2020 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO

ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6117/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

BOGHETICH ELENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 6117 depositata il 19.3.2020, la Corte d’appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo di Telecom Italia s.p.a. e, per l’effetto, ha accolto la domanda di M.R. volta a conseguire il pagamento della retribuzione da marzo a luglio 2014;

la Corte territoriale, premesso che il diritto alle retribuzioni derivava da una precedente condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di inefficacia della cessione del ramo di azienda a Telepost s.p.a, rilevava che il sopravvenuto conseguimento della pensione di anzianità era irrilevante;

avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura; il lavoratore è rimasto intimato;

veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6, avendo trascurato, la Corte territoriale, che la richiesta di pensione di anzianità è incompatibile con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato e, a differenza delle ipotesi vagliate dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie il lavoratore ha chiesto e ottenuto la pensione di anzianità dopo (ottobre 2014) aver ottenuto la sentenza di accertamento della illegittimità del trasferimento del ramo di azienda (sentenza n. 8629/2010 di primo grado, successivamente confermata);

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. il ricorrente – anche prendendo spunto dai precedenti di questa Corte che hanno affermato la compatibilità dell’ordine di reintegra nel posto di lavoro con la percezione della pensione salvo obbligo per il lavoratore di restituire all’ente previdenziale i ratei percepiti divenuti indebiti (cfr. Cass. n. 8949 del 2020, citata dal Relatore proponente) -sottolinea che nel caso di specie il pensionamento è evento successivo al ripristino del rapporto di lavoro, idoneo dunque (a differenza dei casi esaminati da questa Corte ove il pensionamento era evento precedente il ripristino) ad interrompere il rapporto di lavoro (ricostituito a seguito della sentenza del Tribunale del 2010);

2.2. le censure non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, del conseguimento del diritto a pensione da parte del M. con decorrenza da ottobre 2014 (che presupporrebbe, dunque, la cessazione del rapporto di lavoro in tale data e l’estinzione del diritto alla percezione delle retribuzioni per il periodo successivo) ma nulla deduce sulla circostanza che il giudice ha riconosciuto al lavoratore importi delle retribuzioni riferite a mensilità precedenti il dedotto pensionamento (nella specie, marzo-luglio 2014); la Corte territoriale ha, pertanto, rilevato che il pensionamento era “irrilevante” in quanto si collocava in momento successivo alle mensilità di retribuzione richieste;

3. in conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla sulle spese in assenza della controparte;

4. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA