Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18159 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18159 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9966-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
NARDUCCI GIUSEPPE NRDGPP48C26D969C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio
dell’avvocato DIECI UMBERTO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FLORINO MARIA FRANCESCA,
RUBERTO ANNA, giusta procura speciale a margir, d
controricorso;

– con troricorrente –

G62..0

Data pubblicazione: 26/07/2013

A

avverso la sentenza n. 36/07/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 13.11.09, depositata il 23/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 09966 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9966/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: Giuseppe Narducci

Ordinanza

La Corte
1. Rilevato che l’agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 36/07/09, depositata il 23 febbraio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché
l’opposizione di Giuseppe Narducci, relativa all’avviso di accertamento, concernente l’Irpef per l’anno 2002, e scaturente dalla
partecipazione alla società Idrobagno di Dapino Cristina & C.
Sas., di cui era socio al 10%, e già anch’essa oggetto di analogo
atto impositivo a seguito di verifica fiscale, veniva accolta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che quello di
appello aveva già pronunciato sentenza nei confronti di tale società, che era rimasta vittoriosa rispetto all’agenzia, e quindi
o-

la relativa decisione aveva rilevanza anche nei confronti
cio. Narducci resiste con controricorso;

,•.”,

2. che coi motivi addotti a sostegno del ric? so la r crrente
denunzia violazione di varie norme di legge, nonché vizi

i moti-

vazione, per i quali appare opportuno che il gravame venga discusso successivamente nella medesima udienza assieme all’altro avente
il R.G. n. 1661/09, riguardante la suindicata società, e pendente
presso la V Sezione civile di questa Corte, per l’eventuale riunione dei medesimi, data la natura delle questioni sollevate;
P.Q.M.
Dispone che il ricorso venga rinviato a nuovo ruolo, per la
discussione assieme all’altro avente il n. 1661/09, proposto nei
confronti della società Idrobagno di Dapino Cristina & C. Sas., e

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore reddito,

2

pendente presso la V Sezione civile

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Così deciso in Roma, nella camera di co I

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