Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18159 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 05/12/2016, dep.21/07/2017), n. 18159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3774-2014 proposto da:
G.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della COR1E DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati DANIELE MICHELETTA TITA’ e GUGLIELMO BUSATTO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TORINO – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta
e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONIETTA
MELIDORO;
– controricorrente –
nonchè contro
SOCIETA’ DI RISCOSSIONE SORIS S.P.A. – Socio Unico Comune di Torino –
P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio
dell’avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONELLA RAVINALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7175/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata
il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA;
udito l’Avvocato Fabrizio Mozzillo, per il Comune di Torino, (delega
Avvocato Massimo Colarizi), che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Rosa Patrizia Santoro, per la Società di
Riscossione Soris, che si riporta agli scritti e deposita
raccomandata con ricevuta di ritorno e plico compiuta giacenza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 7175 del 2013 (depositata il 9/12/2013 e non notificata) il Tribunale di Torino rigettava l’appello proposto da G.M.E. avverso la sentenza n. 3626 del 2012 emessa dal Giudice di Pace di Torino il quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso per opposizione all’ingiunzione fiscale n. (OMISSIS), notificata il 23 dicembre 2011, emessa dalla società Soris s.p.a. per il recupero di somme derivanti da tre verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, non impugnati dalla ricorrente, emessi dal corpo di Polizia Municipale di Torino.
La G. ha proposto ricorso per cassazione (con atto notificato il 3/01/2014) avverso la predetta sentenza, formulando con un unico motivo, la censura della falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31, del 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 sexies e septies, violazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 2, e del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg septies e degli artt. 14 e 15 delle c.d. preleggi e art. 5 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il COMUNE e la società SORIS S.P.A. hanno resistito con controricorso. Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stato proposto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, ponendo la controversia la questione dei confini della disciplina dei poteri conferibili al concessionario alla luce del D.L. n. 70 del 2011 e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017