Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18159 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/09/2020), n.18159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15899-2019 proposto da:

P.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO

MALATTIA;

– ricorrente –

contro

S.T., S.L., S.G., in proprio e nella

qualità di procuratrice speciale di P.M.L.,

P.L., PA.GU.MI.AN., P.P., PA.MA.,

B. SOCIETA’ AGRICOLA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 171/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado nella lite fra gli eredi legittimi di Pa.Lu. e ” B. società agricola s.r.l.”, conduttrice di uno dei beni ereditari in forza di contratto d’affitto concluso da uno degli eredi ( P.G.E.) in forza di procura generale a lui rilasciata dalla de cuius. Di tale contratto d’affitto i giudici di merito, su domanda dei coeredi che avevano iniziato la lite, hanno disposto l’annullamento per conflitto di interessi, essendo il rappresentante P.G.E. socio della società conduttrice.

La sentenza d’appello ha altresì confermato la decisione di primo grado laddove il primo giudice aveva condannato P.G.E. (e cioè il coerede cui era stata rilasciata la procura) a restituire le somme prelevate dai conti correnti della defunta.

Contro la sentenza P.G.E. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

Gli intimati sono rimasti tali.

La causa è stata avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del secondo e, in parte, del quarto motivo di ricorso; infondato il primo e assorbito il terzo.

Rileva tuttavia il collegio che il ricorso è improcedibile e ricorre perciò ugualmente una delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e perciò non occorra rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, agli effetti dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3. Anche, invero, in seguito alle modifiche dell’art. 380-bis c.p.c., introdotte dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito in L. n. 168 del 2016, rimane valido l’insegnamento espresso da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, secondo il quale, poichè, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice soltanto “se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5)”, il giudizio ben può essere definito con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5), diversa da quella opinata dal relatore nella proposta (Cass. n. 7605/2017).

Il ricorrente, pur avendo indicato nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata il 25 marzo 2019, ha poi omesso la produzione della stessa sentenza con la relazione di notificazione, imposta dall’art. 369 c.p.c., n. 2.

E’ stata infatti depositata la copia della sentenza impugnata, depositata in formato digitale, con l’attestazione di conformità del difensore. Nell’attestazione di conformità non c’è alcuna menzione dell’avvenuta notificazione della sentenza, nè delle modalità della stessa notificazione. Ipotizzando che la notificazione sia stata fatta con modalità telematiche, ai fini della procedibilità occorreva che fossero prodotte le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa notificazione, che nella specie non risultano invece prodotte (Cass. n. 19695/2019).

La sentenza notificata non è stata prodotta neanche dalla parte resistente (Cass., S.U., n. 10648/2017), rimasta intimata, nè il ricorso risulta comunque tempestivo in rapporto alla data di depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità” (Cass. n. 21386/2017).

Discende dalle considerazioni che precedono l’improcedibilità del ricorso.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

 

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