Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18158 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18158 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14289-2011 proposto da:
SOCIETA’ JARDIN DES MODES SAS DI FUNARO LELLO
FNRLLL53R09H501V in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16,
presso lo studio dell’avvocato ATTOLICO LORENZO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso per
revocazione;
– ricorrente –

Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso l’ordinanza n. 5280/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE dell’11.1.2011, depositata il 04/03/2011;

Data pubblicazione: 26/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maurizio Corain (per delega avv.
Lorenzo Attolico) che si riporta agli scritti.

BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14289 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La quinta sezione della Corte di Cassazione decidendo sul ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “Jardin des Modes sas di Funaro Lello”
(con ordinanza n.5280/2011 depositata il 4.3.2011) ha dichiarato la nullità dell’intero
giudizio, ha cassato la decisione n.27/2006 depositata il 29.3.2006 della CTR Lazio
ed ha rimesso le parti avanti alla CTP di Roma per il rinnovo del processo, sulla
premessa che tutto il giudizio di merito fosse stato celebrato senza la necessaria
partecipazione dei soci, con conseguente nullità rilevabile ex officio, vertendosi (oltre
che in materia di IVA) in materia di accertamento dei redditi di società di persone,
imputabili per trasparenza anche ai soci.
La menzionata società ha proposto tempestivo ricorso per revocazione di detta
pronuncia, affidandolo ad unico motivo.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380-bis e 391-bis cpc assegnato allo scrivente relatorenon può essere definito con ordinanza e perciò si propone che esso venga rinviato alla
pubblica udienza, apparendo provvisto dei requisiti di ammissibilità.
Ed invero, con il motivo unico di revocazione ai sensi dell’art.395 n.4 cpc la parte
ricorrente assume che la Corte sia incorsa in errore percettivo (astrattamente
corrispondente alla articolata prospettazione di parte ricorrente) allorchè ha statuito
sul presupposto (mai fatto diretto oggetto di controversia) che nel giudizio di primo è
secondo grado è stata parte soltanto la società. Detto errore di percezione -se
effettivamente risultasse corrispondente agli assunti di parte ricorrente, ciò che può
avvenire in ragione del puro riscontro degli atti interni di causa, dei quali necessita
perciò l’acquisizione al presente grado di giudizio- avrebbe rilevanza dirimente ai fini

Osserva

dell’esito del processo definito con la sentenza qui impugnata, anche nei confronti
della società oggi ricorrente, non solo con riferimento all’avviso di accertamento
concernente IVA (rispetto al quale appare non proponibile la questione dell’integrità
del contradditorio) ma anche con riferimento agli avvisi di accertamento concernenti
le imposte dirette, alla luce dell’asserito giudicato già formatosi con riferimento alle

giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere rimesso alla pubblica udienza, previa
dichiarazione della sua ammissibilità.
Roma, 20 maggio 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, l’istanza di revocazione
deve considerarsi ammissibile;
P.Q.M.
La Corte, ritenute ammissibile il ricorso per revocazione della menzionata
sentenza della Corte, dispone la trasmissione degli atti alla sezione quinta civile,
previa acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2013.

imposte imputabili, per trasparenza, al socio originariamente già convenuto in

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